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Recepita la direttiva 2012/18/UE sulla prevenzione degli incidenti rilevanti

21/07/2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.161 del 14-7-2015) il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che dà attuazione alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. La finalità del provvedimento è prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
Il Decreto si applica agli stabilimenti così come definiti all'articolo 2 e con le esclusioni previste dall'articolo 3 . In particolare si intende per «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore.
Inclusi anche (art.2.4) gli scali merci terminali di ferrovie.
Risultano invece esclusi dall'applicazione del decreto (art.2):
a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
c) salvo quanto previsto al comma 4, al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al decreto;
d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
e) allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione; (vedasi però le inclusioni previste dal comma 3 dell'art.2)
f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo (vedasi però le inclusioni previste dal comma 3 dell'art.2).
La Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa spetta al Ministero dell'Ambiente su proposta del gestore o di altro soggetto interessato: il ministero in particolare valuterà al fine della comunicazione alla Commissione europea (di cui al comma 6 dell'art.4), se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa (definita alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1 al D.Lgs.105/2015), provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili.
Gli articoli dal 5 all'11 definiscono le competenze degli organi coinvolti nella attuazione della Direttiva: ai sensi del D.Lgs. 105/2015, anche gli stessi Vigili del Fuoco in una nota di commento, sottolineano che si mantiene l'attuale ripartizione di competenze:
- i CTR saranno competenti per gli stabilimenti di soglia superiore, per i quali effettueranno istruttorie, controlli e ispezioni; in più, rispetto al passato, dovranno individuare gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti potenzialmente soggetti ad effetto domino.
- le Regioni saranno competenti per gli stabilimenti di soglia inferiore, per i quali effettueranno le ispezioni;
- Il Dipartimento Vigili del Fuoco e la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con ISPRA, predisporrà un piano per le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, mentre i CTR effettueranno la programmazione e lo svolgimento -tramite Commissioni- di tali ispezioni.


Lavoratori nei locali interrati e semisotterranei

15/07/2015

Continuiamo la rassegna degli interpelli con il quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha chiesto indicazioni al Ministero del Lavoro circa la corretta interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 (Locali sotterranei e semisotterranei) che vieta la loro destinazione a finalità lavorative salvo i casi previsti al comma 2 (in deroga) e in base all'autorizzazione dell'organo di vigilanza di cui al comma 3 .
Nello specifico, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha affermato che al comma 2 è prevista la possibilità di destinare al lavoro, i locali chiusi sotterranei o semisotterranei per particolari esigenze tecniche; e al comma 3 sono previste le altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche in assenza di emissioni di agenti nocivi, nel caso in cui siano predisposte idonee condizioni di aerazione, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc).
A queste condizioni, secondo il Consiglio Nazionale Ingegneri, i lavoratori potrebbero permanere nei locali per lo svolgimento dell'intera giornata lavorativa: per questo si chiede al Ministero di confermare o meno tale interpretazione.
La Commissione afferma che, all'art. 65 comma 3, è previsto che l'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei, nel rispetto delle condizioni del comma 2.
Tale potere dell'organo di vigilanza consiste in un provvedimento autorizzativo, che serve a rimuovere i limiti dell'ordinamento sull'utilizzazione dei locali sotterranei o semi sotterranei, posto che devono sempre essere tutelati la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il provvedimento deve sempre essere motivato perché devono verificarsi le condizioni del comma 2 e 3, rispettivamente sulle idonee condizioni di aerazione, illuminazione, microclima, e sulla mancata emissione di agenti nocivi.
Anche le limitazioni sull'orario di lavoro devono essere motivate, in virtù delle esigenze dettate dalla norma.


I requisiti del formatore

06/07/2015

Approfondiamo l'analisi degli interpelli, affrontando il quesito sull'integrazione della formazione per un ingegnere che voglia svolgere il ruolo di docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
ll Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede in particolare al Ministero del lavoro se "l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" può "svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato".
Secondo la Commissione Intepelli, l'ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l'incarico di docente nei corsi dì formazione per datore di lavoro che svolga i compiti dì Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti - in qualunque modo idoneo allo scopo - il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate "aree tematiche" per la quale voglia svolgere le attività di docenza.
Il decreto 6 Marzo 2013, ricorda la Commissione Interpelli, impone a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare - in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) - il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 Marzo 2013.
Pertanto, chi intende svolgere corsi di formazione in tutte le aree del decreto 6/3/2013, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in relazione a ognuna delle tre aree.


Cinque nuovi interpelli al Ministero del Lavoro

30/06/2015

Sono stati pubblicati sul sito ministeriale Sicurezza Lavoro del Ministero del lavoro, i primi 5 interpelli del 2015 in materia di sicurezza.
Le risposte ai nuovi quesiti presentati alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva riguardano:
• interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati
• formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale
• applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari
• criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Prossimamente analizzeremo in dettaglio i quesiti più interessanti.


Etichette di miscele: chiarimenti sulla deroga

23/06/2015

Il Ministero della Salute, con Circolare n. 18101 del 26 maggio 2015 chiarisce sull'applicazione della deroga di due anni per l'adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1° giugno ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La circolare è stata poi rettificata da una seconda circolare del Ministero Salute, n.184399 del 29 maggio 2015.
Il ministero Salute ricorda nella circolare n. 18101 del 26 maggio 2015 come in deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento CLP fino al 1° giugno 2017.
L'immissione sul mercato di una miscela avviene all'atto dell'offerta o messa a disposizione tra due diverse entità legali a titolo oneroso o gratuito. La miscela deve essere ovviamente etichettata e approvata per la vendita e quindi essere messa a disposizione di terzi.


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