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Sono arrivati i decreti attuativi del Jobs Act

25/09/2015

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i quattro decreti attuativi del Jobs Act il cui via libera era stato dato il 4 settembre scorso dal Consiglio dei Ministri. I Decreti che interessano da vicino il mondo della sicurezza sul lavoro sono:
- il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) che riporta nuove semplificazioni per la sicurezza e diverse modifiche al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) che prevede il riordino dell'attività ispettiva e l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del Lavoro.
Nei prossimi giorni passeremo in rassegna le modifiche principali che riguardano il Testo unico di Sicurezza,


In caso di rapina il datore di lavoro deve tutelare l'integrità fisica dei lavoratori

18/09/2015

La Corte di Cassazione Civile, sez. Lavoro, con la sentenza n. 7405 del 13 aprile 2015, ha accolto il ricorso di un lavoratore che era rimasto vittima di tre rapine nell'ufficio postale dove prestava la sua attività, in quanto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro avrebbe dovuto tutelarne l'integrità fisica, utilizzando la migliore tecnologia disponibile, in modo da svolgere una funzione dissuasiva, preventiva e protettiva.

Il fatto
Un lavoratore che era rimasto vittima di tre rapine consecutive nell'ufficio postale presso cui lavorava, proponeva ricorso nei confronti di Poste Italiane.
In primo grado il giudice non gli riconosceva il risarcimento danni richiesto; per questo motivo, il dipendente decideva di ricorrere in appello. Tuttavia, la corte territoriale rigettava la sua domanda.
I motivi del rigetto erano stati ravvisati dalla corte, nell'esclusione del nesso di causalità tra la mancata adozione degli accorgimenti (quali i sistemi di videosorveglianza, il collegamento diretto con le forze dell'ordine, i sistemi di apertura a tempo ovvero di allarme interno) ed il verificarsi degli eventi.
Il lavoratore, pertanto, decideva di ricorrere in Cassazione.

La decisione della Cassazione Civile
La Corte di Cassazione ha esaminato il contesto in cui gli eventi si sono verificati.
Nello specifico, le rapine si sono svolte fuori dai locali dell'ufficio postale, mentre il lavoratore era intento a sollevare la saracinesca del locale.
L'unica misura volta a tutelare il lavoratore, consisteva nella presenza sul bancone del vetro antisfondamento; invece, non erano presenti altre misure di sicurezza all'esterno dell'ufficio.
Gli ermellini hanno osservato che gli episodi di aggressione a scopo di lucro negli uffici postali sono tipici dell'attività esercitata, proprio per la continua movimentazione di somme di denaro.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., era dovere del datore di lavoro tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, mantenendo in efficienza i mezzi di tutela attraverso la tecnologia disponibile in quel periodo. Ciò in modo da svolgere una funzione dissuasiva, preventiva e protettiva dei lavoratori.
Il datore di lavoro, in sua difesa, aveva richiamato il principio dell'abnorme applicazione della responsabilità oggettiva dell'art. 2087, secondo cui il verificarsi dell'evento riguarda in ogni caso la riprova del mancato uso dei mezzi tecnici più evoluti del momento, sostenendo appunto che, nella tutela dell'integrità fisica del lavoratore, non si può ricomprendere ogni ipotesi di danno (cfr, Cass., n. 12089/2013; 15350/2001;11710/1998).
La Corte ha ritenuto che la difesa non ha applicato correttamente il principio appena citato, in quanto nel caso in esame non erano presenti misure dirette ad impedire o prevenire, o quantomeno rendere più difficile, il realizzarsi di eventi criminosi come quelli che si erano verificati.
Secondo gli ermellini, la corte territoriale non ha correttamente dimostrato che i mezzi di tutela in esame fossero inutili a tutelare i lavoratori, quando ha affermato che i sistemi di videosorveglianza servivano per la successiva identificazione degli autori dei reati, e non anche per produrre effetti dissuasivi e preventivi.
Per tutte queste ragioni la Cassazione Civile, sez. Lavoro, ha accolto il ricorso del lavoratore, non riconoscendo quanto deciso nei primi due gradi di giudizio.


Testo Unico di Sicurezza cambiano le regole in materia di somministrazione del lavoro

09/09/2015

Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, uno dei decreti attuativi del Job Act che ha di fatto riscritto le norme sui contratti e sulle mansioni, contiene all'articolo 55 comma 1 lett. e) l'abrogazione dell'articolo 3, comma 5, del Testo unico di Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008,n. 81) in materia di somministrazione del lavoro.
L'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/2008 prevedeva che nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro (di cui agli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione erano a carico dell'utilizzatore.
Il decreto 81/2015 all'articolo 35 comma 4 abroga l'articolo del D.Lgs. 81/2008 prevedendo che sia il somministratore ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive. Egli deve formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con le disposizioni dello stesso TUS.
E aggiunge anche che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore dovrà osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.


In Gazzetta il nuovo Codice di prevenzione incendi

25/08/2015

È stato pubblicato il 20 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 - il decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.BR> Il tanto atteso provvedimento, si pone l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l'introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il decreto, che entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico. L'articolo 2 del provvedimento indica dettagliatamente le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi; mentre l'art. 3 si concentra sull'impiego dei prodotti per uso antincendio e l'art. 4 si occupa del monitoraggio relativo all'applicazione delle norme tecniche.
L'allegato 1, che costituisce che costituisce parte integrante del decreto, è strutturato in quattro sezioni:
Sezione G Generalità: che riporta i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;
Sezione S Strategia antincendio: descrive l'insieme di tutte le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per la riduzione del rischio di incendio;
Sezione V Regole tecniche verticali: contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione "Strategia antincendio". Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;
Sezione M Metodi: che descrive le metodologie progettuali.


Una nuova regola tecnica per gli alberghi fino a 50 dipendenti

29/07/2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta n.170 del 24 luglio, il Decreto 14 luglio 2014 del Ministero dell'Interno che riporta la Regola tecnica di Prevenzione Incendi per attività turistico-alberghiere con posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto.
Previsto dall'articolo 11 comma 2 del DL 150/2013 (convertito in L. n.15/2014), il Decreto aggiorna le disposizioni del Decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti antincendio per queste particolari strutture.

Finalità del Decreto
Si spiega all'articolo 2 che le strutture alberghiere fino a 50 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, vedi art. 1 vanno realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le semplificazioni valgono anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di queste particolari strutture, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50% (vedi art. 4), ma resta salva la facoltà del responsabile delle attività di optare per l'applicazione delle disposizioni del DM 9/4/1994.

Piano di adeguamento antincendio
Nelle disposizioni finali (vedi art. 6) si fa riferimento all'attuazione del piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, previsto dal DM 16/3/2012: per l'applicazione di quest'ultimo, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi contenuta nell'Allegato al DM 14 luglio 2014 con le modalità e i tempi fissati dal DM 16 marzo 2012.


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