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Ora è possibile valutare il rischio incendio anche per beni e proprietà

20/11/2015

Il modulo Flame si è arricchito di un nuovo elemento che consente la valutazione del rischio incendio per i beni e la proprietà.
La metodologia FLAME, infatti, consente di misurare il grado di efficacia (la cosiddetta “prestazione”) della strategia antincendio complessiva dell’organizzazione e valutare l’adeguatezza delle misure organizzative e gestionali rispetto al rischio di incendio definito sia per quanto attiene la tutela della incolumità degli occupanti sia per quanto attiene la tutela dei beni e della proprietà in generale.
Quest'ultima valutazione, svolta da sempre nell’ambito delle valutazioni ai fini assicurativi della proprietà e dei beni, consente di ottemperare puntualmente ai nuovi ed attuali requisiti introdotti dal “Codice di Prevenzione Incendi” (D.M. 3 agosto 2015) che per valutazione del rischio di incendio richiedono sia la stima del rischio relativo alla salvaguardia della vita umana (Rvita) sia la stima del rischio relativo ai beni economici (Rbeni), da determinarsi per l’intera attività. Attraverso la valutazione puntuale del rischio per la proprietà per ciascuno dei compartimenti antincendio è possibile, anche tenendo conto della strategicità dell’opera, individuare il rischio relativo ai beni economici medio atteso per l’intera attività oggetto di studio.
La valutazione del rischio per la proprietà è un'integrazione del modulo FLAME Light ed è visibile in versione dimostrativa a tutti gli utenti che sono già in possesso di tale modulo.

Per saperne di più:
PROGETTO SICUREZZA LAVORO: modulo FLAME Full
PROGETTO SICUREZZA LAVORO: modulo FLAME Light

Per preventivi e informazioni scrivi a: software@eade.it



La nuova regola tecnica per le metropolitane

16/11/2015

Il Ministero dell'Interno con decreto 21 ottobre 2015 ha approvato la regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane così da fornire i criteri progettuali per la realizzazione di nuove metropolitane, al fine di attenuare i livelli di rischio nei confronti dell'evento «incendio».
Le disposizioni della regola tecnica, in base all'Art. 4 si applicano alle metropolitane nuove e, nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
Le nuove regole non si applicano alle metropolitane nuove che già dispongano di un progetto approvato dall'autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al DM 11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie. Inoltre, si stabilisce che ,qualora la realizzazione degli interventi progettati non venga avviata entro sette anni dalla data di entrata in vigore del DM 21/10/2015, il progetto deve essere rielaborato nel rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi dello stesso decreto.
L'Art. 5 regola poi nel dettaglio l'"Adeguamento delle metropolitane in esercizio" che non siano già conformi alle disposizioni tecniche contenute nel DM 11 gennaio 1988: esse vanno adeguate alle nuove disposizioni della Regola, ed in particolare al capo VIII della stessa, secondo quanto previsto all'Art. 7. Quest'ultimo articolo dettaglia, infine, i termini temporali della Regola tecnica, relativi all'applicazione delle nuove disposizioni ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al capo VIII.
In base all'articolo 2 del DM 21/10/2015, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane vanno progettate, realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;
b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l'incendio, nell'ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;
c) garantire la stabilità delle strutture portanti;
e) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
La regola tecnica è basata su indicazioni tecniche che rappresentano la sintesi di studi ed orientamenti progettuali condivisi a livello internazionale. Il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, in particolare quelli correlati al controllo e gestione dei fumi ed alla progettazione dei percorsi di sfollamento, deve essere conseguito mediante una progettazione di tipo prestazionale basata sui criteri indicati nel DM 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», a partire da alcuni valori prescritti nella presente regola tecnica che, qualora rispettati, non richiedono ulteriori valutazioni del rischio. In caso di scostamento dai valori prescritti è necessario analizzare gli scenari significativi in accordo all'approccio ingegneristico ai sensi del citato decreto; in entrambi i casi dovrà essere attuato un sistema di gestione della sicurezza antincendio, così come previsto dallo stesso decreto.


Tipologia di aggiornamento: la scelta è del formatore-docente

10/11/2015

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul sito SicurezzaLavoro cinque nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro. Gli argomenti vertono su ambienti sospetti di inquinamento, formazione dei formatori, sorveglianza sanitaria. Non manca un interpello sulla delega di funzioni e sulla formazione per RSPP (di cui siamo in attesa dell'Accordo in materia di formazione specifico).
In particolare il Ministero del Lavoro con interpello n.9/2015 risponde ad un quesito posto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e sulla tempistica di aggiornamento.

Il Quesito
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), pone un quesito in merito al decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, che stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente. Il triennio decorre:
-dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
-dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.
L'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:
1. alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32. comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
2.ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
La Federazione chiede di sapere se con il termine "alternativamente" si intende che nell'arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi dì aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore".

Secondo la Commissione Interpelli
La Commissione, che ricostruisce il contenuto dell'articolo 6 comma 8 del DIM 6/3/2013 e chiarisce che con il termine "alternativamente" il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.


Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore e di attuare le misure di sicurezza

22/10/2015

La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 24452 dell'8 giugno 2015, ha respinto il ricorso del direttore di uno stabilimento per un infortunio di un lavoratore, per non aver valutato il rischio specifico della mansione e per non aver informato i lavoratori sui rischi connessi all'attività (ex art. 20 D.Lgs. 626/1994).
Il datore di lavoro deve adottare misure appropriate, quali la spiegazione dei rischi e l'adozione di procedure appropriate.

Il fatto
Un responsabile dello stabilimento, con delega in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, è stato ritenuto, nei primi due gradi di giudizio, il responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p., in danno ad un lavoratore.
Il lavoratore stava lavorando su un fusto vuoto, utilizzato precedentemente come contenitore di un prodotto per la diluizione degli intonaci a base di alcol etilico, per utilizzarlo come contenitore per i materiali di scarto delle lavorazioni.
Ma il liquido precedentemente utilizzato comportava il pericolo di formazione di vapori esplosivi, pertanto, al momento della rimozione del coperchio del contenitore, una scintilla innescava un'esplosione di vapori e l'operaio veniva colpito al volto riportando gravi lesioni.
Il reato contestato al responsabile dello stabilimento, riguarda la mancanza di adeguata valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4.2 del d.lgs. 626/1994, derivante da utilizzazioni di fusti e la mancata prescrizione di dispositivi adeguati per evitare esplosioni.
La prassi aziendale era quella di inertizzare i fusti vuoti prima del loro riutilizzo. Nel caso in esame, invece, il lavoratore non aveva rispettato la prassi perché aveva omesso di lavare il fusto, a causa di disattenzione.
Di tale ultimo elemento ne è garante il responsabile, il quale, invece, non ha messo il dipendente a conoscenza dei rischi connessi al permanere di vapori di solvente e del pericolo di incendio ed esplosione.
Tuttavia, è risultato che tale rischio non era stato inserito nel documento di valutazione dei rischi aziendali; diversamente, gli operai avrebbero prestato attenzione nell'utilizzo dei fusti.
Pertanto, il responsabile dello stabilimento è stato ritenuto, in appello, colpevole per l'omessa valutazione del rischio.
Per questo motivo ha deciso di ricorrere in Cassazione.

La decisione della Cassazione Penale
La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. La ragione della decisione è legata all'omessa valutazione del rischio specifico del responsabile, derivante dall'uso dei bidoni svuotati, e alla mancata istruzione del lavoratore sui rischi della preparazione del fusto.
Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che il lavoratore non sapesse il motivo per il quale era necessario lavare i bidoni, pertanto l'imputazione dei primi due gradi di giudizio era corretta quando prevedeva che non erano state prese misure di sicurezza per governare il rischio.
Tale adempimento, ai sensi del D. lgs. n. 626 del 1994, incombe sul datore di lavoro che deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza (art. 20) e adottare le procedure di sicurezza appropriate.
La colpa è stata ravvisata dalla Corte, perché il delegato era al corrente del rischio, tanto da mettere in atto una prassi operativa, successivamente risultata inadeguata; e non aveva informato i lavoratori sui rischi della procedura utilizzata.
La valutazione dei rischi ed il relativo documento (DVR), invece, sono strumenti necessari per garantire la sicurezza in azienda, in quanto evidenziano le situazioni pericolose e consentono di adottare adeguate misure di sicurezza.
In caso di omissioni o di carenze del DVR, il datore di lavoro non è esente dagli obblighi che ne derivano, ma deve adottare misure appropriate, quali appunto la spiegazione dei rischi e l'adozione di procedure appropriate.
Invece, nel caso di specie, il rischio era noto ma governato con una prassi inadeguata.
È per queste ragioni che la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del direttore di stabilimento.


Ad Ambiente Lavoro si parla anche di Progetto Sicurezza Lavoro

13/10/2015

Apre i battenti domani a Bologna Ambiente Lavoro, la manifestazione dedicata ai temi della salute e sicurezza in ambiente di lavoro,del benessere lavorativo e della sicurezza ambientale. In questa occasione EPC Editore e Informa in collaborazione con l'Università degli Studi ROMA TRE, organizzano presso il proprio stand alcuni seminari dedicati alle tematiche più rilevanti del mondo della sicurezza. Si parlerà delle nuove frontiere della formazione e degli strumenti più efficaci per comunicare il rischio, si parlerà di come gestire lo stress lavoro correlato attraverso la meditazione e il massaggio di ufficio e si parlerà anche delle nuove opportunità di finanziamento individuabili nei fondi europei e dell'etichettatura dei prodotti alimentari. Ampio spazio sarà dedicato all'utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro e ai nuovi strumenti di informazione che il web mette a disposizione.
La valutazione del rischio incendio e la valutazione del rischio chimico saranno oggetto di due incontri che vedranno protagonista anche la suite Progetto Sicurezza Lavoro. Luca Fiorentini nel suo intervento sui metodi e strumenti di valutazione alla luce del nuovo codice di prevenzione incendi, presenterà FLAME, il metodo recentemente sviluppato e reso disponibile per la valutazione speditiva del rischio di incendio nei luoghi di lavoro. Fulvio D'Orsi fornirà le conoscenze necessarie e gli strumenti pratici per una corretta valutazione del rischio chimico anche attraverso l'ausilio del modulo Archimede.
E non dimentichiamo il convegno organizzato dalla rivista Antincendio, dedicato al codice di prevenzione incendi tra semplificazione e flessibilità che si svolgerà presso la Sala Mozart (Pad. 36) il 14 ottobre dalle 10,00 alle 13,00.
Qui tutti i dettagli degli incontri organizzati da EPC Editore e Informa (Pad. 36 Stand D38)
Appuntamento, quindi, ad Ambiente Lavoro dal 14 al 16 ottobre!


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