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Verso una nuova costituzione della Commissione Consultiva permanente

05/02/2016

Con Decreto ministeriale del 13 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro ha dettato modalità e termini per la designazione e l'individuazione dei componenti della Commissione consultiva permanente ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 151/2015.
La Commissione consultiva era stata ricostruita con il decreto del Ministro del Lavoro del 4 luglio 2014, per la durata di un quinquennio (fino a luglio 2019). È poi intervenuto il D.Lgs. 151/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, che fra le diverse modifiche al Testo Unico, ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, la riduzione dei componenti della Commissione. Il D.Lgs. 151/2015 ha infatti modificato l'articolo 6 del D.Lgs. n.81/2008 prevedendo un decreto ministeriale (ora finalmente uscito) con cui individuare le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti.

La Designazione dei componenti
Il DM 13 gennaio 2016 indica dunque, le modalità di designazione della Commissione i cui rappresentanti, effettivi e supplenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano verranno designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni-Provincie Autonome; gli esperti, effettivi e supplenti saranno designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, precisano l'articolo 2 e 3. In base all'art. 4 si stabilisce che all'atto della costituzione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della nomina dei componenti della medesima, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individuerà anche tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale (in base alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera 1), del D.Lgs. n. 81 del 2008).

Il periodo transitorio
Infine, in base all'articolo 5 si stabilisce che la Commissione Consultiva permeante, costituita con il Decreto del 4 luglio 2014, resterà in carica fino alla data di insediamento della nuova Commissione in base ai criteri del DM 13/1/2016: si attende l'Avviso della scadenza della vigente Commissione sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro entro due mesi dalla pubblicazione del DM 13/01/2016.
Entro due mesi dalla pubblicazione di tale avviso, i soggetti interessati (citati nell'art. 2 e 3 del DM 13/01/2016) potranno manifestare l'interesse a partecipare alla procedura di ricostituzione dell'organismo consultivo tramite la designazione dei propri esperti o rappresentanti, effettivi e supplenti.


PSL: sempre più ricco, sempre più efficace

29/01/2016

E' di questi giorni la pubblicazione della versione 1.5.1.5 della suite Progetto Sicurezza Lavoro che si arricchisce di nuove funzionalità e di significativi miglioramenti. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta: nella sezione Anagrafica sono stati inseriti due comandi che consentono di visualizzare in modo schematico tutte le informazioni relative ai lavoratori e alle attrezzature.

  • Cruscotto lavoratore: riepilogo di tutte le informazioni associate a ciascun lavoratore e creazione della scheda lavoratore con la stampa di tutte le informazioni.
  • Cruscotto macchina: riepilogo di tutte le informazioni relative alle macchine e agli impianti e potenziamento dello schema macchina con la stampa di interventi e manutenzioni fatti e da fare.

Novità anche per il modulo FLAME che vede l'ottimizzazione dell'algoritmo di valutazione rischio incendio per la proprietà e il miglioramento dell'allegato sul rischio incendio che si arricchisce del grafico riepilogativo del rischio.
Anche il modulo per la valutazione dei rischi (Str.A.di.Va.Ri.) è stato integrato con le classi di rischio legionella e differenze di genere, inoltre sono stati adeguati alla normativa vigente alcuni punti di verifica.
Infine nel modulo per la valutazione del rischio chimico, è stato risolto il bug relativo alla schermata dei pittogrammi.



Interpello 15/2015: aggiornamento della formazione per RSPP

22/01/2016

Analizziamo oggi l'interpello 15/2015 che riguarda l'aggiornamento del RSPP dì cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 per la formazione degli RSPP.

Il quesito
La Regione Marche chiede di sapere "se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell'intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l'annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza".

Secondo la Commissione Interpelli
L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006. al punto 2.6, stabilisce che "il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo".
Il punto 2.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 5/10/2006 stabilisce che "in coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completalo entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, dì cui al successivo punto 3 (...)"
L'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, Allegato A. paragrafo: "La formazione del Responsabile del servizio dì prevenzione e protezione", specifica ulteriormente "si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria "operatività". Pertanto, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Quindi, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP di poter esercitare i propri compiti solo fino all'avvenuto completamento del 20% delle ore previste.


Alla fine del 2015 nuovi interpelli dal Ministero del lavoro

12/01/2016

Lo scorso 29 dicembre sono stati pubblicati dal Ministero del Lavoro gli ultimi interpelli in materia di sicurezza, cui ha fornito risposto la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva.
Gli interpelli toccano diverse questioni dai requisiti di formazione del preposto per la sorveglianza dei ponteggi alla formazione del RSPP, dalla valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi all'esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori. Altri interpelli riguardano l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo e la composizione della commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.

Analizziamo l'interpello 13/2015 che riguarda la possibilità dell'esonero del medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del Testo unico di Sicurezza

Il Quesito
L'INPS chiede in merito alla possibilità di esonero del medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori prevista dall'alt. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in considerazione del fatto che il medesimo - per il ruolo che ricopre - è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 81/2008.
Si ricorda nell'interpello che l'art. 38, comma 3, dei d.lgs. n, 81/2008 prevede che "per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999. n 229, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". Inoltre, l'art. 37, comma 14 bis, del d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che "in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutta o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati (...).

Secondo la Commissione Interpelli
Dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico competente partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2013, docente dei suddetti corsi. Pertanto, il medico competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza. Pertanto, la Commissione ritiene che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi dì lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale.
Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competenti in relazione al ruolo risentito nell'ambito dell'azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi dell'art. 38. per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.
Quanto espresso, precisa la Commissione, vale solo qualora il "dipendente" svolga le funzioni di medico competente.

Trovi il dettaglio di tutti gli interpelli su www.insic.it



Il delegato deve rispondere delle omissioni in materia di sicurezza

02/12/2015

La Corte di Cassazione Penale, sez. IV, con sentenza n. 40043 del 5 ottobre 2015, ha rigettato il ricorso dell’ingegnere con delega in sicurezza, ritenendolo il responsabile dell’infortunio di un lavoratore colpito da un movimento improvviso di un macchinario.
Ciò in virtù della sua delega formale in materia di sicurezza, con la quale avrebbe potuto evitare il verificarsi del danno.

Il fatto
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una s.r.l. e un componente del consiglio con delega alla prevenzione e sicurezza sul lavoro, sono stati ritenuti, in primo grado, i responsabili delle lesioni personali gravi riportate da un dipendente.
Il lavoratore, che stava operando vicino alla pressa orizzontale di un braccio robotico, veniva colpito da un movimento improvviso dello stesso, a causa del cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza.
Per questo motivo, gli imputati erano stati accusati di negligenza, imprudenza e imperizia per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2087 c.c., art. 70 e art. 71, comma 2, 3 e 4 del T.U. n. 81 del 2008), per aver omesso di fornire al lavoratore l’attrezzatura conforme ai requisiti di sicurezza.
In appello, la corte territoriale aveva rilevato che il meccanismo di blocco automatico di operatività del macchinario, non aveva funzionato perché posticcio ed inefficiente; pertanto, il collegio aveva ritenuto che dovesse rispondere dell’infortunio esclusivamente l’ingegnere che aveva la delega in sicurezza.
L’ingegnere, così, proponeva ricorso per Cassazione.


La decisione della Cassazione
Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso infondato.
Le sentenze dei giudici del merito hanno condannato l’imputato per la sua specifica qualità di delegato alla sicurezza aziendale.
Le Sezioni Unite, in materia di infortuni sul lavoro, hanno stabilito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza che gravano sul datore di lavoro possano trasferirsi al delegato, a condizione che l’atto di delega, previsto dall’art. 16 del T.U. di sicurezza, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, e che tale atto sia espresso, effettivo e non equivoco; infine, che investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza con poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014).
Nel caso in questione, l’ingegnere era titolare di una delega formale in relazione alle esigenze di sicurezza aziendale e, quindi, era il gestore dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
Oltre al fatto che, la sua qualifica professionale, lo rendeva di per sé idoneo a valutare la pericolosità di un macchinario dotato di un insufficiente sistema di sicurezza.
Dalle omissioni del ricorrente è derivato l’infortunio, per questo i giudici hanno proceduto a individuare la sussistenza del nesso causale e della colpa.
In merito alla condotta negligente del lavoratore, sostenuta in ricorso dal ricorrente, i giudici di legittimità hanno ritenuto che non può considerarsi la causa da sola sufficiente a produrre l’evento, dato che la condotta incauta è riconducibile all’area di rischio della lavorazione svolta.
Come si è detto più volte, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21587 del 23/03/2007; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7955 del 10/10/2013; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7267 del 10/11/2009).
Pertanto, gli Ermellini hanno ritenuto che il lavoratore sia incorso in infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro, e che la macchina presso cui operava, era priva di adeguati dispositivi di protezione.
Da ciò consegue che l’operaio non ha tenuto un comportamento abnorme, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva dell’ingegnere e l’evento lesivo, in quanto le cautele omesse avrebbero evitato il rischio specifico che si è successivamente verificato.
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione Penale ha rigettato il ricorso dell’ingegnere con delega in sicurezza.


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