Lo scorso 29 dicembre sono stati pubblicati dal Ministero del Lavoro gli ultimi interpelli in materia di sicurezza, cui ha fornito risposto la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva.
Gli interpelli toccano diverse questioni dai requisiti di formazione del preposto per la sorveglianza dei ponteggi alla formazione del RSPP, dalla valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi all'esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori. Altri interpelli riguardano l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo e la composizione della commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.
Analizziamo l'interpello 13/2015 che riguarda la possibilità dell'esonero del medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del Testo unico di Sicurezza
Il Quesito
L'INPS chiede in merito alla possibilità di esonero del medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori prevista dall'alt. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in considerazione del fatto che il medesimo - per il ruolo che ricopre - è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 81/2008.
Si ricorda nell'interpello che l'art. 38, comma 3, dei d.lgs. n, 81/2008 prevede che "per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999. n 229, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". Inoltre, l'art. 37, comma 14 bis, del d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che "in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutta o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati (...).
Secondo la Commissione Interpelli
Dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico competente partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2013, docente dei suddetti corsi. Pertanto, il medico competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza. Pertanto, la Commissione ritiene che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi dì lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale.
Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competenti in relazione al ruolo risentito nell'ambito dell'azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi dell'art. 38. per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.
Quanto espresso, precisa la Commissione, vale solo qualora il "dipendente" svolga le funzioni di medico competente.
Trovi il dettaglio di tutti gli interpelli su www.insic.it