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News
Nomina del RSPP e delega funzioni
30/03/2016
Un quesito pervenuto alla rivista
Ambiente&Sicurezza sul lavoro
verte sulla nomina da parte del datore di lavoro del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: equivale a delega delle funzioni e, di conseguenza, in caso di infortunio del lavoratore, il datore di lavoro è esente da responsabilità?
Risponde la D.ssa Rocchina Staiano, Avvocato, Docente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali e in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'Università di Teramo.
Secondo l'Esperto
Dalla normativa di riferimento (art. 8, commi 3 e 10, del D.Lgs. 626/1994, ora art. 31, commi 2 e 5, del D.Lgs. 81/2008), emerge che i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, essendo considerati dei semplici "ausiliari" del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei "consulenti" e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario.
In questa prospettiva, deriva che la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che il datore di lavoro è tenuto a fare, non equivale a "delega di funzioni" utile ai fini dell'esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, che gli consentirebbe di "trasferire" ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.
Tale posizione di garanzia, come è ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria (fra le tante Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2011, n. 28779), compete al datore di lavoro, in quanto ex lege onerato dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa.
Un nuovo Regolamento UE per la reazione al fuoco di prodotti da costruzione
24/03/2016
Sulla Gazzetta europea n. L 68 del 15.3.2016 è stato pubblicato il Regolamento delegato della Commissione del 1 luglio 2015 sulla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.
Il Regolamento (che entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) abroga la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000).
Si stabilisce nel Regolamento delegato, che quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco va classificata in conformità del sistema di classificazione di cui all'allegato allo stesso regolamento.
L'Allegato riporta le "Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio" ed un insieme di tabelle:
- Tabella 1: Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici
- Tabella 2: Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco
- Tabella 3: Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture in relazione alla reazione al fuoco
- Tabella 4: Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco
Spiega la Commissione che con decisione 2000/147/CE della Commissione è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco. Tale sistema si basa su una soluzione armonizzata per la valutazione di tale azione e la classificazione dei risultati della valutazione. La decisione 2000/147/CE prevede varie classi di reazione all'azione del fuoco e contiene le classi F, FFL, FL ed Fca, definite come «Reazione non determinata».
Per "classe" ai sensi dell'art.2, par. 7 del Reg. n.305/2011 s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. Ma le classi definite con il riferimento «nessuna prestazione determinata» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.
L'articolo 6, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 305/2011 prevede l'uso del riferimento «nessuna prestazione determinata» in sede di redazione della dichiarazione di prestazione.
Secondo la Commissione per permettere ai fabbricanti di dichiarare una prestazione in relazione alla reazione al fuoco di livello inferiore rispetto a quella indicata dalle classi E, EFL, EL ed Eca, è necessario modificare di conseguenza i criteri di classificazione delle classi F, FFL, FL ed Fca, sostituendole con nuove classi per i prodotti che non raggiungono almeno la prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui alle classi E, EFL, EL ed Eca.
Ecco quindi che si è resa necessaria l'abrogazione e la sostituzione della decisione 2000/147/CE, già più volte modificata in passato e ora abrogata ad opera del Regolamento delegato 1/7/2015: i riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento del 2015.
Il D.Lgs. 81/2008 si adegua al Sistema GHS
16/03/2016
Entrerà in vigore il 29 marzo 2016, il
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
che dà "Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele". Il provvedimento recepisce la direttiva che adegua precedenti Direttive al Regolamento GHS, che a sua volta ha dato attuazione al sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite.
Il decreto apporta modifiche significative a tre decreti:
- il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
- la legge 17 ottobre 1967, n. 977 disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
Per quanto riguarda il Testo Unico di Sicurezza, le modifiche prevedono innanzitutto la sostituzione della parola "preparati" con quella di "miscele", le nuove definizioni di agente cancerogeno e mutageno e le indicazioni sui recipienti contenenti sostanze o miscele. Ulteriori modifiche riguardano la cartellonistica: si segnala la soppressione del riferimento al cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti», mentre viene aggiunta la nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;
Nuovo rinvio per adeguamento antincendi di scuole e alberghi
02/03/2016
All'interno del Decreto Milleproroghe 2015 (DL n. 210/2016) convertito con Legge di Conversione n.21/2016 (pubblicata in GU n.47 del 26 gennaio 2016) sono state approvate le proroghe in materia ambientale e sono state aggiunte nuove previsioni per il settore antincendio, con riferimento all'adeguamento antincendi di strutture ricettive e scuole.
Scuole
All'interno dell'art.4 del convertito DL n.210/2015, il nuovo comma 2 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2016 per le strutture scolastiche:
"2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
prevenzione degli incendi
previste dall'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016".
Strutture ricettive
Torna in sede di conversione la consueta proroga per le strutture ricettive e l'adeguamento antincendi: il nuovo comma 2 bis dell'art. 4 , modifica l'art. 11 (Proroga di termini in materia di turismo) comma 1 del DL n. 150/2013 (convertito in L. n.15/2015) che prevedeva come termine il 31 ottobre 2015, ora prorogato al 31 dicembre 2016 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
Si legga nel convertito DL 210/2015: " 2-bis. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
Comunicazione importante
23/02/2016
Da giovedì 25 febbraio a venerdì 26 febbraio compreso, potrebbero verificarsi dei disservizi nell’utilizzo delle suite
Progetto Sicurezza Lavoro
e
Progetto Sicurezza Cantieri
, a causa della manutenzione straordinaria dei nostri server.
Consigliamo, quindi, a tutti gli utenti di utilizzare i programmi in modalità off-line, disattivando la connessione internet prima dell'avvio dei software e ripristinandola una volta avviati.
Ci scusiamo per l'eventuale disagio.
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