EPC EDITORE

News

Ecco il nuovo Accordo formazione RSPP/ASPP

19/07/2016

È stato pubblicato sul sito della Conferenza Stato-Regioni l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Siamo in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'Accordo entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione.
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
L'Accordo sostituirà l'Accordo del 26 gennaio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006) in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal Testo Unico di Sicurezza e dagli Accordi del 21 dicembre 2011, e l'Accordo del' 8 ottobre 2006 (relativo all'emanazione delle linee guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006).
Analogamente, è stata ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell'allegato I all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, con l'allegato II al nuovo Accordo, relativo alla formazione in modalità e-learning, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione di questa disciplina.
L'Accordo è contenuto nell'Allegato A al cui interno sono presenti:
- l'Allegato I "Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione"
- l'Allegato II che riporta "Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning"
-Allegato III "Attuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013"
- Allegato IV "Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi"
- Allegato V Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

Segui su ww.insic.it le analisi e i commenti sui punti critici del nuovo provvedimento.



Uffici: in Gazzetta la nuova Regola Tecnica

06/07/2016

Con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 giugno 2016 è stata approvata la Regola Tecnica per le attività d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Le attività d'Ufficio
Le attività di ufficio di cui trattasi sono quelle previste all'allegato 1 del DPR n.151/2011, individuate con il numero 71 (Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti), esistenti o di nuova realizzazione. Tali norme tecniche si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM 22 febbraio 2006 (regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

Le modifiche al Codice Antincendio
L'articolo 3 del DM 8/6/2016 apporta poi modifiche al DM 3 agosto 2015, il Codice di Prevenzione Incendi, all'allegato 1, sezione V "Regole Tecniche verticali", aggiungendo uno specifico capitolo: «V.4 - Uffici», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio di cui all'art. 1. 2.
All'art. 1, comma 2 dopo la lettera h) del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è aggiunta la seguente lettera «i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".
Inoltre, sempre nel Codice, viene aggiunto il riferimento alla categoria 71 del DPR n.151/2011 nell'articolo 2 comma 1 dove si stabilisce che "Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70 (e 71); 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.


Ecco lo statuto dell'Ispettorato del Lavoro

23/06/2016

Nella Gazzetta ufficiale n.143 del 21 giugno 2016 è stato pubblicato il D.P.R. 26 maggio 2016 n.109 che contiene lo Statuto del nuovo Ispettorato nazionale del Lavoro, previsto dal D.Lgs. n.149/2015, uno dei decreti delegati del Jobs Act per il riordino dell'attività ispettiva in base ai principi e criteri di conformità dello Statuto.
Il Regolamento è entrato in vigore formalmente il 22 giugno 2016 e riporta funzioni e organizzazione dell'Ispettorato, in 13 articoli.

Organi e funzioni
Il nuovo Ispettorato, noto come "Agenzia unica per le ispezioni del lavoro" ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile (art.1) svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL e le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo (art.2 del DPR 149/2015).
È composto da tre organi che restano in carica per 3 anni e sono rinnovabili per una sola volta:
a) il direttore (regolato all'articolo 4);
b) il Consiglio di amministrazione(regolato all'articolo 5);
c) il collegio dei revisori (regolato all'articolo 6);.
All'articolo 7 si regolano le funzioni dei dirigenti dell'Ispettorato che curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa; formulano proposte ed esprimono pareri al direttore e dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia oltre a gestire il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Poteri dell'Ispettorato
L'articolo 9 regola la Convenzione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali che dovrà definire gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attività ad essa demandate e con particolare riferimento alla attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni. Nella Convenzione vengono anche definite:
a) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ispettorato;
b) le strategie per il miglioramento dei servizi;
c) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
d) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.
In base poi all'articolo 10 si fissano i poteri ministeriali di vigilanza dell'Ispettorato che comprendono, in particolare, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attività, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati e notizie, l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.


Primi chiarimenti ANAC per il nuovo Codice Appalti

09/06/2016

Con Comunicato del Presidente ANAC del 11 maggio 2016, l'Autorità fornisce "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016."
Numerose sono infatti state le richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006, all'operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice. Con il presente Comunicato si intendono fornire i seguenti chiarimenti.
Ecco cosa prevede l'Autorità...

1. Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06
Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall'art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell'Albo Pretorio o del profilo del committente.
Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:
a) affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche - purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice.
b) procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
c) procedure negoziate per i contratti di cui all'allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell'avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;
d) Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
e) Adesioni a convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice.

2. Acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG)
L'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e a lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nei Comunicati del Presidente del 10 novembre 2015 e dell'8 gennaio 2016, si comunica che l'Autorità, in applicazione della suddetta norma, provvede a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all'acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000.

3. Obblighi di comunicazione nei confronti dell'Osservatorio

Ai sensi dell'art. 213, comma 9, l'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio medesimo, stabilendo i termini e le forme di comunicazione.
Il successivo comma 10 prevede che l'Autorità gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'art. 81 del Codice.
L'adozione degli atti di competenza dell'Autorità volti a individuare le informazioni obbligatorie e le relative modalità di trasmissione presuppone il preventivo adeguamento di tutti i sistemi informatici per renderli compatibili con le previsioni introdotte dal nuovo Codice, anche in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione dei processi, nonché l'adozione degli atti regolamentari che disciplinano talune nuove competenze attribuite all'Autorità. Nelle more, al fine di evitare l'interruzione dei flussi informativi necessari al corretto svolgimento della contrattualistica pubblica e dell'attività di vigilanza dell'Autorità, si comunica quanto segue.
Con riferimento alle procedure di scelta del contraente avviate in vigenza del d.lgs. 163/06, restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dal richiamato decreto legislativo e dal d.p.r. 207/2010, che dovranno essere assolti secondo le modalità di trasmissione già determinate dall'Autorità con atti a carattere generale.
Per le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, restano fermi, per il periodo transitorio, tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall'Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell'Osservatorio e del Casellario. Si chiarisce che il riferimento alle casistiche enucleate agli artt. 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. 163/06 contenuto nelle richiamate disposizioni e negli atti a carattere generale dell'Autorità, deve intendersi riferito agli articoli da 4 a 20 del Codice.
Al fine di agevolare l'acquisizione del CIG, nonché l'assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle informazioni riferite alle procedure bandite in applicazione del nuovo Codice, aventi ad oggetto il rilascio delle attestazioni di qualificazione, le dichiarazioni di avvalimento, le informazioni obbligatorie inerenti le procedure di affidamento, l'Autorità ritiene opportuno mantenere a disposizione dei soggetti obbligati le modalità telematiche già in uso, accessibili dal sito internet www.anticorruzione.it alla sezione «servizi». Tuttavia, atteso che detti sistemi telematici sono stati configurati sulla base delle disposizioni normative del d.lgs. 163/06, laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall'Autorità, l'inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle seguenti. In particolare, per inserire le informazioni relative alle fattispecie indicate nella colonna n. 1, dovranno essere selezionati i campi corrispondenti alle informazioni riportate nella corrispondente colonna n. 2.


Nuove regole per il trattamento dei dati personali

30/05/2016

E' stato pubblicato il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati personali nell'Unione. Il regolamento è entrato in vigore lo scorso 4 maggio 2016 e si applicherà a decorrere da 25 maggio 2018.
Il nuovo regolamento, che di fatto riscrive l'intera disciplina della privacy a livello europeo, è volto ad assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme sul trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del regolamento, che prevede anche un margine di manovra per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29