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Progetto Sicurezza Lavoro, protagonista alla convention Ambiente Lavoro

19/10/2012

Grande affluenza e apprezzabili risultati ai seminari tecnici dedicati ai moduli che compongono la suite Progetto Sicurezza Lavoro che si sono svolti nei giorni scorsi a Modena nell'ambito di Ambiente Lavoro Convention. Durante i quattro workshop tecnici organizzati per presentare al grande pubblico la suite PSL realizzata da Epc ed eADE, si è parlato di come affrontare la valutazione dei rischi specifici anche con l'ausilio di strumenti informatici. Stefano Massera ha presentato il modulo Str.A.di.Va.Ri. che consente la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento. La valutazione dei fattori di rischio avviene attraverso la compilazione a cascata di questa ricchissima check list composta da oltre 3000 punti di controllo che verifica l'attuazione degli adempimenti cogenti e le modalità gestionali adottate dall'azienda per i singoli rischi, arrivando a suggerire le misure di prevenzione e protezione atte a ridurre i rischi. Successivamente si è parlato di valutazione dello stress lavoro-correlato con il Prof. Fulvio D'Orsi, Medico del Lavoro - Direttore SPRESAL ASL RMC e di valutazione del rischio chimico con il Dr. Fabrizio Martinelli, Chimico Industriale e Presidente Ordine Chimici di Roma – LUAM. Come gestire la sicurezza in azienda è stato il tema trattato da Stefano Massera nell'ultimo workshop: dal coordinamento delle attività di formazione/informazione, alle scadenze di sorveglianza sanitaria, alla manutenzione delle macchine e degli impianti, alla consegna dei dispositivi di protezione individuale.


PSL diventa grande

19/09/2012

Saranno presto disponibili nella suite Progetto Sicurezza Lavoro, due nuovi moduli: il primo dedicato alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato e il secondo per la redazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi interferenti. Il modulo Stress fornisce un modello operativo completo per la valutazione preliminare dello stress lavoro-correlato e la pianificazione degli interventi correttivi. Il software, curato da massimi esperti quali Fulvio D'Orsi e Antonia Ballottin, guida l'utente nella valutazione degli eventi sentinella, fattori di contenuto e fattori di contesto, identificando il livello di rischio raggiunto. Il modulo restituisce i fattori eventualmente risultati critici e suggerisce diverse tipologie di azioni correttive (soluzione diretta, soluzione di area e azioni correttive correlate) guidando la predisposizione del relativo piano attuativo. Il documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato può essere arricchito con un'ampia scelta di grafici e tabelle illustrative dei risultati. Il modulo Duvri – Rischi interferenti è la procedura professionale dedicata all'elaborazione e all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), che il datore di lavoro committente deve redige ai sensi dell'articolo 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., con l'intento di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte in azienda da soggetti terzi, con l'obiettivo di eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti. Curato da Giuseppe Semeraro, il modulo DUVRI è unico nel suo genere: si adatta alla tipologia aziendale committente (con committente differente dal datore di lavoro o appartenente ad un'altra area geografica) e alla tipologia degli affidamenti (pubblici o privati) e consente di effettuare la valutazione dei rischi interferenti direttamente dal cronoprogramma in cui sono contemplati i luoghi e le attività del committente nonché e delle diverse imprese a cui sono affidati lavori, servizi e forniture in appalto o contratto d'opera o di somministrazione.


Prevenzione incendi: ecco le novità

05/09/2012

A fine agosto è stato pubblicato, il D.M. 7/8/2012 che introduce nuove disposizioni per la presentazione delle istanze di prevenzione incendi e chiarisce la documentazione da allegare, ai sensi del DPR 151/2011. L'atto sostituisce il decreto del Ministro dell'Interno 4 maggio 1998 che regolava la materia ai sensi del precedente regolamento di prevenzione incendi, il D.P.R. n. 37 del 1998. Nel decreto si indicano specifiche disposizioni per l'istanza di valutazione dei progetti (art.3), la SCIA, (art.4), l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art.5), l'istanza di deroga (art.6), di nulla osta di fattibilità (art.7), di verifiche in corso d'opera (art.8) e di voltura (art.9). Per ognuno di questi atti viene indicato il relativo contenuto e gli atti da allegare. Nell'articolo 10 si fa riferimento alla modalità di presentazione delle istanze, distinguendo quelle che rientrano nell'ambito del SUAP, che sono da esso trasmesse al Comando, e quelle che non rientrano nel SUAP e che devono essere trasmesse al Comando con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle disposizioni finali si chiarisce che il DM 4/5/98 viene abrogato ma, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del DPR 1° agosto 2011, n. 151, continuano ad applicarsi i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e la tabella di cui all'Allegato 6 dell'abrogato decreto.


Un'estate ricca di novità normative

08/08/2012

Sono molte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro pubblicate in queste ultime settimane. Iniziamo con l'approvazione delle linee applicative degli accordi di formazione avvenuta il 25 luglio 2012. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato un documento nel quale si completa e si chiarisce - attraverso l'identificazione di indirizzi uniformi a livello nazionale - il quadro di riferimento già delineato dagli accordi del 21 dicembre 2011 e si forniscono a tutti gli operatori e agli organi di vigilanza indicazioni essenziali per l'organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente normativa. Il 26 luglio è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Ministeriale del 09/07/2012 sui contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori. L'allegato I del nuovo decreto indica i contenuti e le informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, e reca quindi modifica all'Allegato 3A del Testo Unico. È il medico competente a rispondere della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia di queste informazioni, che provengono dal datore di lavoro. L'allegato II al nuovo decreto contiene, invece, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. La trasmissione di questi dati, utilizzabili a fini epidemiologici, deve essere effettuata unicamente in via telematica dal medico competente, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dall'art. 4 del nuovo decreto. È del 30 luglio il decreto dirigenziale che fornisce l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature. Il nuovo elenco sostituisce integralmente quello contenuto nel precedente Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012. Sempre a luglio è stato pubblicato il decreto legislativo 22 giugno 2012 n. 113 che dà attuazione alla direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori, si legge nel decreto, devono essere definite e attuate in modo da garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese. Viene quindi previsto un dialogo e scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione, che dovrà svolgersi "nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all'interno dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie". Nella seduta del 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha definito le Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative. Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.Lgs. 81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall'esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell'intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi. Nelle Linee guida vengono date indicazioni sulle modalità di valutazione del rischio rumore, sono illustrate le misure di prevenzione e protezione specifiche, indicate le modalità di formazione e informazione dei lavoratori, dettando specifiche disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.


DPI: una circolare fornisce chiarimenti

02/08/2012

Attraverso la Circolare n. 15 del 27 giugno 2012, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta ai numerosi quesiti concernenti l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi. Le valutazioni esposte nella circolare in relazione ai Dispositivi di protezione individuale per il rischio biologico sono formulate di intesa con il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e l'INAIL. Nel testo si precisa che la certificazione CE dei DPI deve essere esclusivamente effettuata in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 89/686/CEE, recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 475/92 e s.m.i. Viene indicato, inoltre, che per questa certificazione possono essere utilizzate le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e riprese in quella italiana, poiché assicurano presunzione di conformità ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva europea. Risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, che attesti la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, basata sulla norma europea armonizzata EN 149.


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