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PSL si arricchisce delle procedure standardizzate
06/12/2012
È in arrivo nella suite Progetto Sicurezza Lavoro il nuovo modulo dedicato alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi delle piccole e micro imprese. Rispecchiando fedelmente la struttura del dettato normativo, il modulo guida l'utente alla redazione del suo documento di valutazione dei rischi attraverso una selezione delle attività più comuni già valutate. Ma non basta: il software consente anche di creare nuovi cicli produttivi utilizzando le banche dati dedicate alle mansioni, alle attrezzature di lavoro, ai rischi e alle misure correttive e permettendo all'utente di generare fasi di lavoro completamente nuove. Le operazioni di compilazione sono facilitate da uno strumento informatico particolarmente amichevole che consente di ricreare anche graficamente le sfaccettature della realtà aziendale da analizzare. Una struttura a blocchi consente all'utente di creare il suo ciclo produttivo individuando le fasi lavorative che lo compongono.
Rischio chimico: dal ministero un documento guida
03/12/2012
Nella seduta del 28 novembre 2012 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato un documento che fornisce indicazioni complete per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Il
documento
fa il punto sugli aggiornamenti degli obblighi e delle procedure conseguenti alle ricadute dei Regolamenti REACH e CLP e del Regolamento (UE) n.453/2010, sul sistema prevenzionistico definito dal Titolo IX, Capi I e II, del Testo Unico di Sicurezza e si rende necessario in vista dell'applicazione dei nuovi parametri di classificazione ed etichettatura del Regolamento CLP, obbligatori per le sostanze dal 1° dicembre 2010, e per le miscele dal 1° giugno 2015 nonché sulla redazione delle Schede Dati di Sicurezza. In tale contesto, il documento fornisce indicazioni sulle modifiche che tali Regolamenti hanno apportato ai processi di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi e cancerogeni e mutageni, indicando, inoltre, metodi e strumenti volti a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Vogliamo sottolineare che il modulo Archimede per la valutazione del rischio chimico risponde pienamente alle indicazioni contenute nel documento approvato che nel paragrafo dedicato al rischi chimico sottolinea come "ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il percorso di valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi deve, primariamente, essere in grado di identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori tenendo conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che possono rappresentare un pericolo all'atto della normale manipolazione o utilizzazione".
Attrezzature: dal CPT Torino una guida alle verifiche
21/11/2012
Il CPT di Torino ha elaborato una guida sulla verifica delle attrezzature di lavoro dal titolo: "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del D.M. 11 aprile 2011 relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.lgs. 81/2008". La guida fornisce il quadro generale degli obblighi a carico dei datori di lavoro del settore edile con specifiche indicazioni di carattere cautelativo sulla base delle interpretazioni fornite nell'ambito dei seminari in materia e dei chiarimenti forniti dalle Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 11 del 25 maggio 2012 e n. 23 del 13 agosto 2012. Le indicazioni sono riferite alla realtà piemontese; il CTP ricorda che qualora l'impresa operi in una regione diversa, è necessario verificare le procedure previste dai titolari della funzione per il pertinente territorio. Nella guida si passano in rassegna le macchine soggette a verifica periodica, si forniscono indicazioni sulla messa in servizio e sulle verifiche periodiche distinguendo la prima e quelle successive alla prima. Nella sezione "indicazioni specifiche" si analizzano diverse possibilità di indicazione dei soggetti abilitati alle verifiche e si distingue tra diverse tipologie di attrezzature: quelle in attesa di verifica quelle non soggette a verifiche periodiche prima del 20/08/2009, attrezzature a noleggio, fuori servizio, depositate a magazzino e con funzionalità multipla. La disciplina dei controlli sulle attrezzature di lavoro, è regolata dal D.M. 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81" che detta anche i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del Testo unico di Sicurezza. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 è entrato pienamente in vigore dal 23 maggio 2012.
I costi della sicurezza sono fuori dal prezzo dei lavori
16/11/2012
È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale del 13 novembre la circolare n. 4536/2012 del ministero delle Infrastrutture con la quale si forniscono alcuni chiarimenti volti alla corretta ed uniforme applicazione della normativa in materia di contratti pubblici. Nella circolare c'è anche un riferimento anche ai costi della sicurezza. Il Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006), in varie disposizioni ed in particolare in quelle contenute in seno all'art. 131, comma 3, dispone che gli oneri della sicurezza - necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dalla stima effettuata nel P.S.C. ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e secondo le indicazioni dell'allegato XV allo stesso con specifico riferimento al punto 4 - "vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta". Tale previsione è confermata nel punto 4.1.4. dell' allegato XV al D.lgs n. 81/2008. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera e) del Regolamento esecutivo del Codice Appalti (DPR 207/2011) tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso. Pertanto, secondo il ministero delle Infrastrutture, i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta in sede di offerta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa e sono quindi sottratti alla logica concorrenziale di mercato.
La Conferenza Stato-Regioni dice sì alle procedure standardizzate
05/11/2012
La Conferenza Stato Regioni del 25 ottobre 2012 ha dato parere favorevole alla bozza di decreto ministeriale che contiene le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. La bozza di decreto ministeriale, acquisito il parere delle Regioni, attende quindi la firma dei ministri competenti per la futura pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il decreto sulle procedure standardizzate è previsto espressamente dal Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57: le piccole e medie imprese potevano ricorrere alla autocertificazione della valutazione dei rischi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. L'utilizzo delle procedure standardizzate sarà obbligatorio per le aziende che impegnano fino a 10 lavoratori (come previsto all'articolo 29,c.5 del D.Lgs. 81/2008) e facoltativo per aziende fino a 50 lavoratori (art. 29 c.6). L'obbligo di redigere la procedura spetta al Datore di lavoro che, in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente (ove previsto), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali procedendo alla compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RSLT. La bozza contiene "quattro passi" del percorso di valutazione che il datore di lavoro di una PMI deve seguire:
PASSO N. 1 - Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni
PASSO N. 2 - Individuazione dei pericoli presenti in azienda
PASSO N. 3 - Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
PASSO N. 4 - Definizione del programma di miglioramento
Si stima che le imprese interessate siano circa 1.672.135 (PMI fino a 10 addetti), mentre quelle superiori a 50 addetti che potrebbero ricorrervi sono stimate in 202.992.
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