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News
Procedure standardizzate, arrivano nuovi cicli
23/01/2013
È stata pubblicata una nuova versione della suite Progetto Sicurezza Lavoro che contiene un significativo aggiornamento dei cicli produttivi del modulo Procedure standardizzate. I cicli attualmente disponibili sono:
Agricoltura automatizzata
Agricoltura manuale
Albergo
Attività commerciale alimentare
Attività commerciale generica
Autocarrozzeria
Autolavaggio
Autotrasporto
Bar/Pasticceria/Gelateria
Calzaturificio
Casa di cura
Caseificio
Centro estetico
Cimitero Distributore – area di servizio
Distributore - semplice
Edicola
Fabbro
Falegname
Farmacia
Fioraio
Gommista
Impiantista elettrico
Impiantista idraulico
Impresa di pulizia
Impresa di ristrutturazione edilizia
Installazione ascensori
Laboratorio analisi chimiche Lavanderia e stireria
Macelleria
Magazzino
Metalmeccanica
Panificio
Parrucchiere
Portierato
Ristorante
Sartoria
Serramentista
Stabilimento balneare
Tipografia offset
Trasporto carni
Ufficio
Vivaio– florovivaismo
E presto ne renderemo disponibili molti altri!
Promuovere la SSL sul lavoro, due report dall'EU-OSHA
14/01/2013
L'EU-OSHA ha reso noti i risultati di due ricerche, una condotta presso datori di lavoro e una presso i lavoratori europei, per individuare i fattori motivanti per la promozione della salute nei luoghi di lavoro. Si tratta di due revisioni della letteratura esistente sulla materia, che individua le ragioni e argomentazioni alla base della scelta di implementazione della salute e sicurezza nei contesti lavorativi europei in termini di iniziative comuni, individuando le principali sfide che si pongono alle aziende e gli ostacoli che si frappongono a questi possibili miglioramenti. Nelle due analisi si rende conto del fatto che sviluppare e mantenere un ambiente di lavoro salubre ha evidenti vantaggi per le aziende ei dipendenti, ma può anche portare ad un miglioramento nello sviluppo sociale ed economico a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Nei report si sottolinea che la strategia comunitaria in materia mira a rafforzare gli effetti positivi delle politiche attive di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro spingendo i lavoratori, ad adottare stili di vita in grado di migliorare il loro stato di salute generale. Il miglioramento può essere ottenuto con una combinazione di fattori, quali il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro; l'incoraggiamento della partecipazione dei lavoratori all'intero processo riguardante la promozione della salute nei luoghi di lavoro; la possibilità di compiere scelte sane e l'incoraggiamento dello sviluppo di iniziative personali. I due report, per ora disponibili solo in lingua inglese si rivolgono a datori di lavoro, lavoratori e non solo, anche a professionisti di medicina del lavoro, responsabili delle risorse umane.
Macchine e carrelli elevatori, le indicazioni ministeriali
11/01/2013
Sul sito del ministero del lavoro sono state pubblicate due circolari in materia rispettivamente di sicurezza delle macchine (Circolare n. 30/2012) e dei carrelli semoventi (Circolare n. 31/2012). La Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012 che individua i requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, i cosiddette 'bracci gru', da rispettare nella esecuzione dell'attività vivaistica e più in generale nei capannoni. Nella circolare la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro fa seguito alle diverse segnalazioni pervenute alle autorità regionali al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella valutazione circa la conformità o meno, di queste attrezzature alla direttiva macchine. Con la Circolare n. 31 del 24 dicembre 2012, vengono invece fornite indicazioni sullo stato dell'arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nello specifico settore e, al contempo, garantire il rispetto delle vigenti disposizioni. La Direzione generale, relativamente alla normativa tecnica applicabile, ricorda che la norma EN 1459:1998/Al:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di movimento, ma esclusivamente un dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale. A settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000 che prescrive invece, l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un limitatore di movimento - tale norma costituisce però un riferimento per lo stato dell'arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione alla norma. Pertanto, poiché nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell'art 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, si ritiene opportuno precisare che in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/Al:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito 4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE.
Verifiche periodiche, nuovo aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati
09/01/2013
Il ministero del lavoro ha diffuso sul proprio sito istituzionale il Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 che contiene il quarto elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Testo Unico di Sicurezza. Il nuovo elenco, contenuto in allegato al decreto, sostituisce integralmente il precedente elenco contenuto nel Decreto Dirigenziale del 19 settembre 2012. Nel decreto si ricorda, all'articolo 2 che l'iscrizione dei soggetti in questo elenco ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati richiesti punto 4.2 dell'allegato III del D.M. 11.04.11. La documentazione va conservata per un periodo non inferiore a dieci anni, mentre il registro essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione. I professionisti abilitati, peraltro devono comunicare l'organigramma generale di cui all'allegato 1, punto 1, lettera d) del D.M. 11.04.11, comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto e le sue variazioni. Il ministero del lavoro è il soggetto deputato al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati, disponendo se necessario la sospensione dall'elenco o la cancellazione, nei casi più gravi. Inoltre, il ministero riceve le variazione nello stato di diritto o di fatto, che gli abilitati intendano operare e che viene sottoposta al parere conforme della Commissione.
Procedure standardizzate, pubblicato il decreto che entrerà in vigore a febbraio 2013
13/12/2012
Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre è stato pubblicato un comunicato sul recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. Le procedure sono state recepite in data 30 novembre e sul sito del ministero del Lavoro nella Sezione Lavoro è possibile scaricare sia il decreto interministeriale di recepimento che il documento delle Procedure standardizzate. Il decreto entrerà in vigore a 60 giorni dalla notizia di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione consultiva dovrà rielaborare le procedure, anche previa indicazione dei settori a basso rischio antinfortunistico.
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