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News
Ancora novità per PSL
10/04/2013
È stata pubblicata una nuova versione della suite Progetto Sicurezza Lavoro che contiene cinque nuovi cicli produttivi per la redazione del documento dei rischi con le procedure standardizzate. In particolare sono stati inseriti i cicli relativi a:
Cantiere nautico
Cantina vinicola
Tessile - produzione
Officina meccanica
Natanti in vetroresina - produzione e manutenzione
Non è che un ulteriore passo verso il costante aggiornamento della suite: a breve, infatti, verranno rilasciati anche i cicli produttivi per gli studi medici e dentistici, le palestre, i supermercati, gli edifici scolastici e molti altri ancora fino ad arrivare a più di 65 attività già predisposte. Altre novità riguardano l'adeguamento dei codici ATECO in vista dell'associazione con i corsi di formazione previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, il miglioramento della gestione delle misure di prevenzione e la possibilità di stampare più classi di rischio in uno stesso documento.
Qualificazione dei formatori, pubblicato il decreto interministeriale
25/03/2013
Il Ministero del Lavoro ha annunciato con comunicato, comparso sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2013, la pubblicazione del decreto interministeriale 6 marzo 2013 che detta i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro". I requisiti richiesti ai formatori sono stati sanciti dalla Commissione consultiva permanente il 18 aprile 2012 e dovranno sostituire quelli stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. In base all'articolo 1 del decreto 6 marzo 2013, si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (con clausola di salvaguardia per chi già svolge l'attività di formatore) ed uno dei sei requisiti individuati nell'Allegato al Decreto. Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011 I requisiti sono stati approvati in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008. Si tratta di requisiti minimi che non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del decreto (avvenuta con comunicato del ministero del Lavoro in GU n. 65 del 18 marzo). Il decreto entrerà in vigore a dodici mesi dalla data della pubblicazione dell' avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, e quindi il 18 marzo 2014. All'articolo 4 si specifica che per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto "i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del D.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato" al decreto 6 marzo 2013.
È in linea la
nuova versione 1.3.0
della suite
Progetto Sicurezza Lavoro
05/03/2013
Le novità di questa versione di PSL riguardano prevalentemente il
modulo per la valutazione del rischio chimico, Archimede
e fanno riferimento ad aggiornamenti di carattere normativo e all'implementazione di funzioni che agevolano la stesura e la lettura del documento finale. In particolare segnaliamo:
aggiornamento della banca dati delle sostanze pericolose
al secondo adeguamento al CLP (REGOLAMENTO (UE) N. 286/2011 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele) che si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015;
inserimento di documenti che facilitano il reperimento di informazioni essenziali per la valutazione del rischio chimico e che ne costituiscono le attuali linee guida:
Associazione sostanze pericolose e organi bersaglio
basata sulla tabella allegata al D.M. 14 gennaio 2008,
lettera circolare 30 giugno 2011
e
documento 28 novembre 2012
della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro sui criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e del Regolamento (UE) n. 453/2010;
possibilità di
esportare le sostanze e i preparati da un progetto ad un altro
, questa funzione consente di ridurre sensibilmente i tempi di inserimento delle sostanze utilizzate;
inserimento nel documento di valutazione del rischio chimico di un capitolo conclusivo che rende più agevole e immediata la lettura della valutazione; una
tabella riassuntiva
riporta, infatti,
per ogni mansione analizzata
, le sostanze e/o miscele a cui il gruppo è esporto, l'esito della valutazione del rischio inalatorio, cutaneo e salute, l'esito della valutazione del rischio sicurezza, l'esito della valutazione da effetti cumulativi per ogni organo bersaglio, gli effetti delle misure specifiche di prevenzione e protezione e le misure attuate;
nuova
stampa sintetica
del documento di valutazione del rischio chimico particolarmente utile a quanti valutano gruppi omogenei di lavoratori esposti a un numero particolarmente elevato di sostanze pericolose. Il documento riporta in un'unica tabella la valutazione del rischio e la gestione del rischio residuo.
Nell'intento di rendere sempre più agevole e veloce la compilazione dei dati, nella nuova versione 1.3.0 di PSL, è stata ridisegnata la
schermata della sezione anagrafica nella quale si identificano le figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro
. Allo stesso modo
è stato semplificato il percorso che porta alla compilazione delle check-list
della valutazione dei rischi: le operazioni di associazione dei fattori di rischio e la conseguente visualizzazione dei risultati sono state suddivise in due schermate separate sicuramente più intellegibili. E ancora si è agito sugli archivi a tre fasi al fine di consentire una lettura più chiara dei singoli elementi che li compongono. Questo aggiornamento è a disposizione dei soli clienti in regola con l'abbonamento al servizio di aggiornamento e assistenza.
Consiglio UE: diffuse le linee d'azione per la SSL
14/02/2013
Sul sito dell'EU-OSHA è stato reso noto il programma di lavoro della attuale presidenza dell'UE, che dal 1 gennaio è in mano all'Irlanda. Il programma sarà valido per 18 mesi (1° gennaio 2013 - 30 giugno 2014), e riguarda molteplici discipline, dagli Affari interni ed esterni dell'Unione, alla giustizia, passando per l'occupazione, trasporti, ambiente, istruzione. La Presidenza irlandese, insieme con la Lituania e la Grecia (la cd. Troika, che gestisce la Presidenza) ambisce a creare una ripresa economica duratura incentrata sulla persona e a investire in una crescita favorevole alla creazione di posti di lavoro nonché a rafforzare la coesione sociale concentrandosi su una serie di problematiche chiave. Nell'ambito degli obiettivi previsti per le politiche sociali, un capitolo speciale è dedicato alla salute e sicurezza sul lavoro, che si dedicherà con particolare attenzione ai rischi derivanti dalle radiazioni elettromagnetiche e dalle sostanze chimiche pericolose. Nel documento si riporta che continueranno i lavori sulla nuova direttiva sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. La nuova direttiva dovrà essere adottata entro ottobre 2013 per rispettare il termine previsto per il recepimento della direttiva 2004/40/CE. Al punto 177 si legge che nel 2013 è prevista l'adozione di una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2013-2020, inoltre, il Consiglio esaminerà un nuovo strumento legislativo (rifusione) sulle malattie professionali del sistema muscoloscheletrico (follow-up della seconda fase di consultazione delle parti sociali) e un'iniziativa finalizzata alla modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il Consiglio si dedicherà inoltre, a seguire i lavori sulla modifica della direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ("congedo di maternità"). A seguito della relazione globale sull'attuazione del piano d'azione CBRN (sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare) dell'UE, nel corso della presidenza cipriota, le tre presidenze si impegneranno anche a esaminare e attuare il programma prioritario per l'attuazione congiunta dei piani d'azione dell'UE per la sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare e per il rafforzamento della sicurezza degli esplosivi. L'obiettivo è quello di assicurare un'azione europea concertata nel settore delle sostanze chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari e esplosive nocive, che affronti la questione della sicurezza interna ed esterna dal terrorismo. E sempre in materia di energia nucleare, si legge all'interno del documento che le presidenze si impegneranno inoltre nel completamento della revisione della direttiva che fissa norme fondamentali relative alla protezione dalle radiazioni ionizzanti.
Autocertificazione dei rischi, chiarimenti dal Ministero del Lavoro
01/02/2013
Dopo numerose richieste, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 32, del 31 gennaio 2013, fornisce i chiarimenti sui termini per l'autocertificazione della valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008. Secondo il ministero i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione, fino al 31 maggio 2013. La possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi è prevista all'articolo 29 del D.Lgs. 81/2008, che al comma 5 permette ai datori di lavoro fino a 10 dipendenti di rimandare l'applicazione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, "fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di recepimento delle procedure, e comunque non oltre il 30 giugno 2013". Tale termine finale è stato individuato dalla Legge di stabilità del 24 dicembre 2012, n. 228, l'ultima a prorogare l'utilizzo dell'autocertificazione. Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, lo ricordiamo, sono state approvate con decreto interministeriale del 30 novembre 2012 , recependo il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente in data 16 maggio 2012. Il decreto entrerà in vigore il 6 febbraio 2013, a 60 giorni dalla pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre, del comunicato ministeriale che ne annunciava l'adozione. Le procedure possono essere utilizzate sia da imprese che occupano fino a 50 lavoratori, che da imprese che occupano fino a 10 dipendenti. Solo queste ultime, secondo quanto riportato nella circolare 32/2013, potranno autocertificarsi ancora fino al 31 maggio 2013.
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