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Procedure standardizzate: dal Ministero le FAQ sulla compilazione

05/06/2013

Dal 1 giugno le aziende che occupano fino a 10 dipendenti potranno redigere la valutazione dei rischi in base alle Procedure standardizzate predisposte dal Ministero del Lavoro. Per facilitare la loro compilazione, Ministero e INAIL hanno predisposto una serie di F.A.Q., domande-risposte ai quesiti più frequenti sulla redazione delle suddette procedure.

 

Le FAQ ministeriali

 

Nella sezione FAQ sono presenti tredici domande relative alle procedure, e che attengono alla compilazione dei moduli che lo stesso ministero ha messo a disposizione qualche giorno fa.

Le domande principali vertono sul Modulo n. 2 "Individuazione dei pericoli presenti in azienda", che riporta le Famiglie dei pericoli da individuare, alcuni riferimenti legislativi da considerare per la prevenzione protezione e gli esempi di incidenti e criticità.

Il ministero del Lavoro, in risposta ad una delle FAQ ricorda che per questo modulo si compilano solo le colonne 3 e 4, (individuazione dei "Pericoli presenti" e dei "Pericoli non presenti" ed eventualmente le colonne 2 (specificando il pericolo) e 3 della riga "ALTRO" qualora siano presenti pericoli non esplicitati nel modulo 2. Se fossero presenti più pericoli non esplicitati, è possibile aggiungere più righe nella voce "ALTRO".Alla domanda sulla necessità di contrassegnare in colonna 3 tra i pericoli presenti solo quelli principali, il ministero risponde negativamente: "In fase di valutazione del rischio associato al pericolo specifico", si legge "si indicheranno le misure attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi sarà sufficiente indicare nel Modulo 3 che, sulla base di dati di letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita".

E sempre in relazione ad ogni pericolo segnalato, il ministero raccomanda di indicare tutte le misure di miglioramento attuate (in colonna 5) per poter ritenere la stessa colonna correttamente compilata.

 

I riferimenti alla Data Certa

 

Il Ministero del Lavoro conferma che il documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate "deve essere munito di data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato.

La mancanza di data certa o attestazione della stessa con le modalità previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso, ricorda il Ministero, ma è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.



Un interpello sui contenuti dell'obbligo formativo per lavoratori sospesi

29/05/2013

Il ministero del Lavoro ha pubblicato un nuovo interpello che chiarisce i contenuti degli obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori sospesi dall'attività lavorativa e beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito. L'Interpello n.16/2013 è stato proposto da Confindustria intenzionata a conoscere il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro sulla possibilità che gli obblighi formativi previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall'art. 4, comma 40, L. n. 92/2012, che condiziona la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione. Secondo il Ministero la formazione e/o riqualificazione prevista dalla L. n. 92/2012 risulta completata dai corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall'articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dal citato accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto si ritiene che possano essere effettuati nell'ambito della formazione di cui all'art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall'articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall'accordo del 21 dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all'articolo 37 comma 4, lett. a).


Allora è vero! PSL è sempre conforme alle norme vigenti!

20/05/2013

È in linea una nuova versione della suite Progetto Sicurezza Lavoro che contiene interessantissime novità. Ancora in crescita il numero dei cicli produttivi che ormai hanno raggiunto quota 60. Ora gli utenti potranno accedere alle valutazioni dei rischi con le procedure standardizzate per:
  • istituti scolastici con laboratori e senza laboratori
  • istituti di sorveglianza e vigilanza
  • laboratori di fisioterapia
  • magazzini e logistica
Sono stati poi aggiornati i percorsi formativi degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione: si tratta in particolare dell’adeguamento all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 che impone agli operatori di PLE, gru, carrelli elevatori, trattori agricoli e macchine movimento terra di seguire un dettagliato percorso formativo al fine di ottenere una specifica abilitazione. È importante evidenziare il meccanismo automatico che genera i corsi di formazione necessari quando un determinato gruppo omogeneo di lavoratori viene associato ad una data attrezzatura. Ma l’automazione del processo non finisce qui. Assegnando un’attrezzatura ad una mansione, infatti, si associa anche la gestione dei DPI e gli interventi e le manutenzioni da effettuare a cura del personale interessato a quella attrezzatura. Altra novità riguarda la fase di stampa del documento di valutazione dei rischi: ora è possibile scegliere i documenti da allegare ad DVR


Datori di lavoro: la valutazione del rischio stress è delegabile?

16/05/2013

Il 2 maggio scorso, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha fornito risposta a diversi quesiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Approfondiamo quanto è stato chiesto in materia di Valutazione del rischio stress lavoro correlato. Il quesito è pervenuto dalla Federazione italiana Metalmeccanici che ha chiesto al ministero del Lavoro se il datore di lavoro possa delegare a terzi la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, così come previsto dall'art. 17 comma 1 lettera a), del D.lgs. n. 81/2008. Secondo la Federazione, il principio di generale di delegabilità previsto all'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia "espressamente esclusa". Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale. Secondo il ministero, la valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008). In base all'articolo 17, la valutazione dei rischi rientra tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.


Nuovi cicli lavorativi per le Procedure Standardizzate

30/04/2013

A ridosso dell'entrata in vigore del decreto che ferma l'autocertificazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori, ecco come la suite Progetto Sicurezza Lavoro risponde alle molteplici esigenze provenienti da queste realtà aziendali. Abbiamo inserito nel modulo Procedure standardizzate altri 5 nuovi cicli produttivi:
  • Studio dentistico
  • Studio medico
  • Supermercato
  • Palestra
  • Produzione calcestruzzo
E a breve tratteremo anche le valutazione dei rischi per gli edifici scolastici, le imprese di sorveglianza e vigilanza, i laboratori fisioterapici e tanto altro ancora.


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