Dal 1 giugno le aziende che occupano fino a 10 dipendenti
potranno redigere la valutazione dei rischi in base alle Procedure
standardizzate predisposte dal Ministero del Lavoro. Per facilitare la loro
compilazione, Ministero e INAIL hanno predisposto una serie di F.A.Q.,
domande-risposte ai quesiti più frequenti sulla
redazione delle suddette procedure.
Le FAQ ministeriali
Nella sezione FAQ sono presenti tredici domande relative
alle procedure, e che attengono alla compilazione dei moduli che lo stesso
ministero ha messo a disposizione qualche giorno fa.
Le domande principali vertono sul Modulo n. 2
"Individuazione dei pericoli presenti in azienda", che riporta le
Famiglie dei pericoli da individuare, alcuni riferimenti legislativi da
considerare per la prevenzione protezione e gli esempi di incidenti e
criticità.
Il ministero del Lavoro, in risposta ad una delle FAQ
ricorda che per questo modulo si compilano solo le colonne 3 e 4,
(individuazione dei "Pericoli presenti" e dei "Pericoli non
presenti" ed eventualmente le colonne 2 (specificando il pericolo) e 3
della riga "ALTRO" qualora siano presenti pericoli non esplicitati
nel modulo 2. Se fossero presenti più pericoli non esplicitati, è possibile
aggiungere più righe nella voce "ALTRO".Alla domanda sulla necessità
di contrassegnare in colonna 3 tra i pericoli presenti solo quelli principali,
il ministero risponde negativamente: "In fase di valutazione del rischio
associato al pericolo specifico", si legge "si indicheranno le misure
attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti
casi sarà sufficiente indicare nel Modulo 3 che, sulla base di dati di
letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene che la salute
e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita".
E sempre in relazione ad ogni pericolo segnalato, il
ministero raccomanda di indicare tutte le misure di miglioramento attuate (in
colonna 5) per poter ritenere la stessa colonna correttamente compilata.
I riferimenti alla Data Certa
Il Ministero del
Lavoro conferma che il documento di valutazione dei rischi redatto secondo le
procedure standardizzate "deve essere munito di data certa" o
attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della
data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato.
La mancanza di data certa o attestazione della stessa con le
modalità previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso, ricorda il
Ministero, ma è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti
orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un'omessa valutazione
dei rischi con le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.