Il ministero del Lavoro rende nota la pubblicazione della
circolare n.21 del 10 giugno 2013, con la quale vengono forniti
nuovi chiarimenti sull'individuazione di quelle attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in
attuazione dell'art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
La circolare 21/2013 analizza in particolare alcuni
specifici punti dell'Accordo 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione
delle attrezzature dì lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, e in particolare il suo Allegato A.
I chiarimenti in materia di formazione
Fra i punti trattati, ed oggetto di numerosi quesiti alla
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro,
troviamo diversi aspetti della formazione degli operatori, con riferimento al
riconoscimento di crediti formativi per il modulo giuridico normativo (punto
4.2. dell'Accordo 22 febbraio 2012), alla durata della validità
dell'abilitazione ed aggiornamento (punto 6. dell'Accordo), al riconoscimento
della formazione pregressa (punto 9.2 dell'Accordo).
Un punto della circolare 21/2013 riguarda anche la
formazione dei Docenti: con riferimento all'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio
2012 i requisiti di esperienza documentata dei docenti "sia nel settore
della formazione sia nel settore della prevenzione", devono essere
contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e
non in senso alternativo).
Per quanto riguarda il personale docente dei moduli pratici
è invece richiesta almeno un'esperienza professionale pratica, documentata
nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Resta
inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti
sia ai moduli giuridico e tecnico che al modulo pratico.
Chiarimenti sull'elenco di attrezzature di lavoro
Una domanda specifica riguarda le attrezzature di lavoro per
le quali si applicano le disposizioni in materia di abilitazione degli
operatori (di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008): secondo il
ministero sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1,
dell'Allegato A, dell'Accordo 22 febbraio 2012, e rispondenti alle definizioni
ivi riportate.
"Tale elenco
deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non
suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio
esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i "ponti mobili
sviluppagli ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte
sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di
solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area
ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali
semoventi sprovvisti di sedile", ecc.".