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Segnaletica di sicurezza, chiarimenti sull'uso dei pittogrammi

05/08/2013

Con la circolare n. 30 del 16 luglio 2013 il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’adozione della segnaletica secondo norma UNI EN ISO 7010:2012 (o secondo altra norma UNI ) è idonea sia nel caso in cui la simbologia differisca a livello grafico da quella contenuta nel Testo Unico di Sicurezza, sia nei casi in cui presenti simboli non contemplati nel D.lgs. 81/2008.

Spiega il Ministero che l'Allegato XXV, richiamato dal Titolo V del Testo Unico di Sicurezza al punto 1, punto 1.3, prevede la possibilità che i pittogrammi differiscano “leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati".

In effetti, la norma UNI EN ISO 7010:2012, "Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati" presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche, eppure bisogna fare attenzione al significato equivalente, oltreché alla loro valenza in rapporto proprio con i pittogrammi presenti nell’Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e nella Direttiva 92/58/CEE

La differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal Testo Unico, però, non equivocano il significato, rendendoli equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale.

Pertanto, l'uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non è in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 .

Il Ministero precisa quindi che in caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e non dal Testo Unico, l’adozione della segnaletica secondo norma UNI è idonea così come l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista da altre vigenti norme UNI, ai sensi della previsione contenuta nell’articolo 163 del D.Lgs. 81/08 che espressamente prevede che “Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica".



In arrivo una rivalutazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro

11/07/2013

La pubblicazione in Gazzetta (n.150 del 28 giugno) del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 ha confermato quanto annunciato dal Ministero del lavoro nei giorni scorsi a proposito della rivalutazione delle sanzioni per le irregolarità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto legge 76/2013, che detta i "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", contiene all'articolo 9, una previsione in materia di sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza.L'articolo 9 del DL, sostituisce il comma 4-bis, dell'articolo 306 del Testo Unico di Sicurezza, stabilendo che: le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero e in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.

Le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. Queste risorse pertanto saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Una nuova direttiva per i campi elettromagnetici

04/07/2013

È stata pubblicata sulla Gazzetta europea L 179 del 29 giugno, l’attesa Direttiva europea sui campi elettromagnetici: si tratta della direttiva 2013/35/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.

 

Il contenuto della direttiva

 

Si tratta della ventesima direttiva particolare che, (ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro questi rischi e riguarda tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici; contiene riferimenti a valori limite di esposizione (VLE) che riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. Non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione.

Come anticipato gli Stati membri dovranno conformarsi alle sue disposizioni entro il 1 luglio 2016. Entro sei mesi da questa data, la Commissione predisporrà specifiche guide operative che faranno il punto, fra l’altro sulla determinazione dei campi d’esposizione, la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata, descrizione del «metodo del picco ponderato» per i campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza (vedi articolo 14).

 

Struttura del provvedimento

 

La direttiva contiene 18 articoli e quattro allegati tecnici: le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I Valori limite di esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i Livelli d’Azione (LA) sono riportati negli allegati II e III.

Facciamo il punto:

  • ALLEGATO I Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici
  • ALLEGATO II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz
  • ALLEGATO III: Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz
  • ALLEGATO IV: Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la direttiva 2004/40/CE).


Decreto del Fare: ecco le semplificazioni al Testo unico per la sicurezza sul lavoro

24/06/2013

Sul Suppl. Ordinario n. 50 della Gazzetta ufficiale n.144 del 21-6-2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 noto come Decreto del Fare, che reca "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Il decreto legge contiene semplificazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche in materia antincendio, di tutela ambientale, e per l'edilizia.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro le modifiche sono contenute nei seguenti articoli:
• art. 32: (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)
• Art. 34 (Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)
• Art. 42 (Soppressione certificazioni sanitarie)
• Art. 45 (Omologazioni delle macchine agricole)

DUVRI
L'articolo 32 del DL 69/2013, modifica l'articolo 26 del Testo Unico di Sicurezza, in materia di DUVRI e prevede la riscrittura dei commi 3 e 3 bis, stabilendo che per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze il datore di lavoro committente può elaborare il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) oppure può individuare "limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto".
Per individuare le attività a basso rischio infortunistico è stato aggiunto il comma 6-ter all'articolo 29, prevedendo che: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 26."
Tale decreto dovrà essere redatto entro 90 giorni dalla entrata in vigore del DL 69/2013.
E con il nuovo comma 6 quater, fino alla data di entrata in vigore di questo decreto "trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis."

Percorsi formativi e sovrapposizioni
Le modifiche dell'articolo 32 del Dl del Fare riguardano anche il comma 5 dell'articolo 32 del TUS, cui è aggiunto il comma 5 bis, in base al quale se i percorsi formativi previsti nel Testo Unico presentano "contenuti che si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati".
Tale credito viene riconosciuto, ai sensi del nuov comma 14 bis, aggiunto all'articolo 37, anche in caso di sovrapposizione dei contenuti dei percorsi formativi previsti nel TUS con quelli dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Comunicazioni al SUAPP
Il decreto legge 69/2013, sempre all'articolo 32 sostituisce l'articolo 67 del TUS (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio): richiede che la comunicazione delle informazioni relative al rispetto della normativa di sicurezza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali,o di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti venga fatta allo Sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento del DPR 7 settembre 2010, n. 160. Prevista entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, un decreto che indicherà secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni, dovranno trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute.

Verifiche su Attrezzature
L'articolo 32 del DL 69/2013 sostituisce i commi 11 e 12 dell'articolo 71 e riguarda lo svolgimento dell'attività di verifica sulle attrezzature: in base al nuovo articolo: "La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nei termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. L'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL, le ASL e l'ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro."

Impianti di condizionamento e riscaldamento
Il decreto legge 69/2013 esclude dall'applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili), i lavori relativi a impianti elettrici, rete informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento "nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi".

Documenti di cantiere semplificati
Inoltre, viene introdotta una nuova previsione relativa ai documenti di cantiere, per i quali il nuovo articolo 104 bis del TUS (introdotto dal DL 69/2013) prevede la pubblicazione di un apposito decreto (da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL 69/2013) che individui "i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi".

Presentazione telematica
Il decreto legge 69/2013 prevede anche la trasmissione telematica anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, di diverse comunicazioni del datore di lavoro: in particolare, la comunicazione del superamento dei valori limite d'esposizione (art. 225 TUS) la comunicazione sul verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 240), notifica inizio lavori (Art. 250), e notifiche per infortunio legato a uso di agenti biologici (art. 277).
Inoltre, il DL 69/2013 all'articolo 34 prevede che dovrà essere inviato esclusivamente in via telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza.

Prestazioni lavorative di breve durata
L'articolo 35 del DL 69/2013 aggiunge il nuovo comma 13 bis all'articolo 3 del TUS: il decreto legge prevede la adozione di un decreto che definisca le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.

Certificazioni sanitarie
Con l'articolo 42 del DL 69/2013 si abrogano alcuni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, ovvero i certificato di sana e robusta costituzione, certificato di idoneità per l'assunzione limitatamente alle lavorazioni non a rischio, certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti, certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci.
Per quanto riguarda i lavoratori del settore farmaceutico, per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo della seguente certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4°, del regolamento di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Omologazione macchine agricole
In base all'articolo 45 del DL 69/2013 l'Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole previsto nell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 possono essere svolte anche "da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali".

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, e quindi il 22 giugno, ma potrà essere oggetto di modifica durante il percorso di conversione in legge da parte delle Camere.


Attrezzature: dal ministero Lavoro chiarimenti sulle abilitazioni degli operatori

12/06/2013

Il ministero del Lavoro rende nota la pubblicazione della circolare n.21 del 10 giugno 2013, con la quale vengono forniti nuovi chiarimenti sull'individuazione di quelle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

La circolare 21/2013 analizza in particolare alcuni specifici punti dell'Accordo 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature dì lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e in particolare il suo Allegato A.

 

I chiarimenti in materia di formazione

 

Fra i punti trattati, ed oggetto di numerosi quesiti alla Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, troviamo diversi aspetti della formazione degli operatori, con riferimento al riconoscimento di crediti formativi per il modulo giuridico normativo (punto 4.2. dell'Accordo 22 febbraio 2012), alla durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento (punto 6. dell'Accordo), al riconoscimento della formazione pregressa (punto 9.2 dell'Accordo).

Un punto della circolare 21/2013 riguarda anche la formazione dei Docenti: con riferimento all'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 i requisiti di esperienza documentata dei docenti "sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione", devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo).

Per quanto riguarda il personale docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno un'esperienza professionale pratica, documentata nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Resta inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico che al modulo pratico.

 

Chiarimenti sull'elenco di attrezzature di lavoro

 

Una domanda specifica riguarda le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni in materia di abilitazione degli operatori (di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008): secondo il ministero sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell'Allegato A, dell'Accordo 22 febbraio 2012, e rispondenti alle definizioni ivi riportate.

 "Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i "ponti mobili sviluppagli ad azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc.".



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