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Conversione DL 93/2013: le modifiche al Testo Unico di Sicurezza

22/10/2013

Il Decreto Legge 93/2013 (che detta Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito in legge n.119 del 15 ottobre 2013 (in GU n.242 del 15 ottobre) contiene alcune disposizioni di modifica del Testo unico di Sicurezza.
Il provvedimento, che abbiamo visto contenere disposizioni in materia di giochi pirotecnici (art. 9 bis) e di aumento delle dotazioni per il Corpo nazionale VV.F. (art. 11), apporta modifiche al T.U.S. prevedendo lo svolgimento diretto delle verifiche periodiche da parte del personale VVF sulle attrezzature di cui dispone: inoltre, si prevede che il Corpo nazionale possa svolgere direttamente le attività di formazione e abilitazione del proprio personale all'utilizzo delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 comma 5).
Nel dettaglio, le modifiche del DL 93/2013 (art. 11 comma 5) convertito sul Testo Unico di Sicurezza riguardano i seguenti articoli:
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Al comma 4 si aggiunge il Corpo nazionale VV.F. fra le forze che parteciperanno al SINP relativamente alle attività operative e addestrative; ricordiamo che il SINP attende ancora il decreto che regolerà il funzionamento ed il trattamento dei dati: lo stesso decreto dovrà definire le modalità del coinvolgimento di Forze armate e VVF nelle loro attività di supporto.
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
viene aggiunto un nuovo comma, il 13 bis dove si indica che "Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento
Viene aggiunto un nuovo comma, il 5 bis che indica come "Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"
Le attrezzature del comma 5, sono quelle per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.


PSL, novità e incontri ad Ambiente Lavoro 2013

11/10/2013

La nuova edizione del salone Ambiente Lavoro che si svolgerà a Bologna  dal 16 al 18 ottobre, sarà la cornice per presentare al grande pubblico dei professionisti della sicurezza le tante novità della suite Progetto Sicurezza Lavoro: nuovi moduli, aggiornamenti normativi, incontri dedicati.

Nella sala adiacente allo spazio espositivo di EPC (pad. 36 C 36) si terranno, infatti, workshop e seminari nei quali saranno illustrate le caratteristiche dei vari moduli in relazione ai temi di maggiore attualità.

Questo il programma degli incontri dedicati a PSL:

 

Mercoledì 16 ottobre 2013

11,00 – 12,00   Progetto Sicurezza Lavoro: dalla valutazione del rischio alla gestione della sicurezza sul lavoro

14,30 – 16,00   Semplificazione o standardizzazione? Come cambia la valutazione dei rischi dopo il decreto del Fare

 

Giovedì 17 ottobre  2013

10,00 – 11,30   Dalla valutazione del rischio alla gestione della sicurezza sul lavoro secondo l’Accordo Stato/Regioni

12,30 – 13,30   Una nuova metodologia per la valutazione del rischio di incendio

14,00 – 15,00   La valutazione del rischio chimico con il metodo Archimede

 

Venerdì 18 ottobre 2013

10,00 – 11,30   I sistemi di gestione della sicurezza e informatizzazione dei processi

11,30 – 12,30   Metodologia speditiva per la valutazione del rischio di incendio e strumento software applicativo

12,30 – 13,00   La valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi: 10 protocolli informatizzati

14,00 – 15,00   La valutazione dei rischi con le procedure standardizzate

 

Per maggiori:

http://www.ambientelavoro.it/convegni2.asp?fieraid=105&dd=



Forum di Prevenzione Incendi: un’occasione speciale per presentare il nuovo modulo di PSL

01/10/2013

Anche quest'anno l'immancabile appuntamento annuale per chi opera nel settore della prevenzione incendi si è concluso con un grandissimo successo. La nona edizione del Forum di Prevenzione Incendi 2013 organizzato dalla rivista Antincendio in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dalla Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale, ha contato ben 1.700 presenze di professionisti, aziende e d operatori di settore che hanno seguito con passione ed entusiasmo i diversi appuntamenti fissati all'interno dello spazio espositivo e di conferenza dell'East End Studios. Responsabili antincendio, RSPP, risk manager, system integrator, professionisti, progettisti, impiantisti, installatori, consulenti, hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni e i maggiori esperti per confrontarsi sui temi più sentiti in questo momento.

L’occasione di questo importante incontro è stata la cornice per la presentazione in anteprima del nuovo modulo di PSL dedicato alla valutazione del rischio incendio. Nel corso di un affollatissimo seminario tecnico, il Prof. Luca Marmo (POLITECNICO DI TORINO) e il Dr. Marco Zicconi (eADE- EPC) hanno illustrato il software che consente di effettuare una valutazione del rischio incendio semi-quantitativa utilizzando un’innovativa metodologia elaborata a partire dalla semplificazione del metodo internazionalmente noto come Fire Risk Assessment Method (FRAME).
Il software, strumento speditivo di semplice utilizzo,  può essere impiegato per valutare tutti i  luoghi di lavoro, dai piccoli uffici o negozi ai grandi edifici a più piani agli impianti industriali con rischi di incendio specifici.
Partendo dall’individuazione dei compartimenti che compongono l’edificio, il software consente la valutazione preliminare del CARICO D’INCENDIO, la valutazione del rischio per la PROPRIETA’, la valutazione del rischio per gli OCCUPANTI, la valutazione di ADEGUATEZZA DELLE VIE DI ESODO, la definizione della CATEGORIA DI PROTEZIONE di ciascun compartimento, funzione delle misure organizzative e gestionali ivi inclusi il piano di emergenza interno ed il sistema di gestione della sicurezza.
A breve saranno disponibili maggiori dettagli. Buona attesa…



Sorveglianza sanitaria: la trasmissione dei dati rimandata a Marzo 2014

12/09/2013

In Gazzetta ufficiale n.212 del 10-9-2013 è stato pubblicato il Decreto 6 agosto 2013 del Ministero della Salute in materia di “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il decreto modifica l’articolo 4 del DM 9 luglio 2012, sostituendo i primi 4 commi con due soli commi. Il testo modificato del DM 9 luglio 2012 dispone che il medico competente trasmetta esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l'allegato II del DM 9 luglio 2012, entro il marzo 2014, ovvero “entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL per raccolta dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori (di cui all'allegato 3B)”, strumento divenuto operativo solo a decorrere dal 1° giugno 2013.

Il medico competente dovrà poi trasmettere i dati entro il primo trimestre di ciascun anno successivo.

Con l’accordo delle associazioni di settore potranno essere poi apportate nuove modifiche ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati, con appositi decreti ministeriali (emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del Testo unico di Sicurezza.

Nel decreto 6 agosto 2013 si spiega come le associazioni rappresentative dei Medici Competenti abbiano segnalato le difficoltà di accesso e utilizzo della piattaforma informatica INAIL predisposta per la trasmissione dei dati, che non avrebbe consentito il rispetto del previsto termine del 30 giugno 2013 per la trasmissione dei dati.

Il ministero della Salute, pertanto, ha deciso di concedere ai medici competenti un ulteriore periodo di tempo per adempiere agli obblighi informativi e consentire un'adeguata lettura sulla rispondenza, in chiave epidemiologica, su scala regionale e nazionale, dei dati richiesti dall'allegato 3B, stabilendo che gli stessi dati debbano essere trasmessi entro marzo 2014.



Normativa di sicurezza: i provvedimenti dell'estate 2013

28/08/2013

Durante il mese di Agosto sono stati pubblicati importanti e attesi provvedimenti in materia di sicurezza sul lavoro: fra le modifiche più significative quelle che hanno riguardato il Testo Unico di Sicurezza, contenute nel convertito Decreto(legge) del Fare, ma anche l'inasprimento delle sanzioni per le irregolarità in materia di sicurezza, ed un nuovo elenco di soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature.

 

La conversione del Decreto del Fare

In piena pausa estiva è arrivata la conversione del Decreto legge del Fare (Dl 69/2013) con la Legge 9 agosto 2013, n. 98. Il testo del convertito decreto legge del Fare apporta modifiche, fra l'altro al Testo Unico di Sicurezza.

La legge di conversione ha modificato alcuni degli articoli in cui erano contenute le principali novità per il mondo della sicurezza, ovvero l'Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro).

 

L'inasprimento delle sanzioni

La Legge 9 agosto 2013, n. 99 (in Gazzetta ufficiale del 22/08/2013, n. 196) ha convertito in legge il decreto 28 giugno 2013, n. 76 che detta i "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".

All'articolo 9 del Decreto convertito, c'è l'importante previsione della rivalutazione delle sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza: le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie vengono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero e, in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.

 

Attrezzature di lavoro, nuovo elenco di verificatori

 Infine, sempre in materia di sicurezza sul Lavoro, il Ministero del Lavoro ha annunciato (con comunicato) sulla Gazzetta ufficiale n.186 del 9 agosto, la pubblicazione (sul sito ministeriale) del Decreto Dirigenziale 31 luglio 2013 che riporta il nuovo Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Si tratta del sesto elenco diramato dal Ministero, ai sensi del punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011: il nuovo Decreto Dirigenziale sostituisce il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013.


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