E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2016 (Suppl. Ordinario n. 42) il decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 che regola il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Entrerà in vigore il 12 ottobre 2016.
Un decreto lungamente atteso e di attuazione del Testo Unico di Sicurezza, che all'art. 8 comma 4 espressamente prevedeva la regolamentazione (via decreto ministeriale) di un Sistema informativo nazionale che fornisse dati utili ad orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione infortuni e malattie professionali dei lavoratori iscritti e non iscritti ad enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, integrando le informazioni contenute in altri sistemi informativi.
Contenuti del Decreto
Il DIM n.183/2016 definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità.
Gli allegati al DIM n.183/2016 riguardano:
- allegato A) «schema dati SINP», contenente la descrizione puntuale dei dati;
- allegato B) «sistemi di classificazione», contenente tabelle ausiliarie utilizzate per assegnare i valori ad alcuni dei campi contenuti nell'allegato A);
- allegato C) «formati di trasmissione dei dati del sistema informativo SINP»;
- allegato D) «servizi di cooperazione applicativa del SINP»;
- allegato E) «Enti fruitori», contenente l'indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato A), in base alle specifiche funzioni in concreto rivestite, anche in relazione alla rispettiva competenza territoriale e, per ciascun soggetto, le macrocategorie di dati di cui all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008, le fonti normative, le rilevanti finalità di interesse pubblico, le tipologie di dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari;
- allegato F) «Enti fornitori», contenente per ciascuna macrocategoria di cui all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008, le categorie dei dati di cui all'allegato A), le fonti informative di provenienza per competenza e ruoli degli enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari.
I Dati del SINP
I dati contenuti nel SINP sono definiti nell'Allegato A al decreto: l'art. 3 al comma 2 ricorda che le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative con i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale appartenente ai rispettivi ruoli organici, comunicandolo al SINP per il tramite dell'INAIL con cadenza annuale, per fini statistici.
Finalità del SINP
Le informazioni che derivano dall'elaborazione dei dati contenuti nel SINP, specifica l'art.3 comma 3, sono finalizzate all'orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative attività di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi. E mira alla conoscenza del:
a) quadro produttivo e occupazionale analizzato;
b) quadro dei rischi, anche in un'ottica di genere,
c) per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro derivanti dalle fonti già individuate dal protocollo INAIL - Regioni - ISPESL 2007, nonché dalle comunicazioni relative agli infortuni superiori a un giorno (di cui all'art. 18 del TUS -ex registri infortuni), dalle banche dati, dai sistemi di sorveglianza, dai registri secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza, per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all'allegato F);
d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte, derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in ogni settore di attività ivi compreso il settore marittimo;
f) quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di attività.
La Trasmissione dei Dati del SINP
In base all'art.4 del DIM n.183/2016, i dati SINP devono essere trasmessi telematicamente esclusivamente attraverso i servizi informatici resi disponibili dagli enti, mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del SPC (sistema pubblico di connettività). L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilità indicate agli articoli 6 e 7, attraverso la rete intranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione (art. 4 co.3: per i dettagli vedi art.4).
Tavolo tecnico SINP
Il DIM n.183/2016 definisce poi all'art. 5 la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP (ne fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero per la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero dell'economia, due rappresentanti dell'INAIL e sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).
Il tavolo tecnico che avrà sede operativa presso l'INAIL, verificherà l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, garantirà la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto 81/08, formulerà proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP, definendo modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, producendo anche report e funzioni di supporto statistico per gli enti che ne concorrono (vedi art.5).
Trattamento dati
È l'INAIL l'ente garante per la gestione tecnica ed informatica del SINP ed il titolare del trattamento dei dati in base alle procedure (definite con D.Lgs. n.193/2016). Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per le finalità indicate dall'art. 8 comma 1 del Testo unico di Sicurezza (sopra richiamate). Si specifica, (art. 6 comma 4) che sono oggetto di comunicazione SINP e utilizzati dai singoli enti soltanto dati personali pertinenti, non eccedenti e indispensabili per lo svolgimento delle sopradette finalità. I tipi di dati che possono essere lecitamente trattati sono individuati dall'allegato F) secondo le specificazioni di cui agli allegati A), B), C), D). Sono, ugualmente, individuate le fonti informative, ove sono contenuti i dati poi conferiti al SINP con estrazione dei soli dati riportati nell'allegato A) effettivamente necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, e le operazioni che possono essere eseguite sui dati sensibili e giudiziari.
I dati relativi ai flussi informativi in ingresso trasmessi dagli enti con cadenza periodica per generare le banche dati SINP sono conservati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla messa a disposizione dei dati in ambito SINP.
La riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP vengono garantite da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del SPC (si veda l'art. 7 per l'indicazione specifica delle misure di sicurezza relative ai dati SINP).
Parti sociali e coinvolgimento
Un articolo specifico, l'art.8 del D.Lgs. n.183/2016 richiama la partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del Testo Unico attraverso la consultazione, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Tale partecipazione si esplica attraverso la periodica consultazione dei dati nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionale.