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Autorimesse: ecco la nuova regola tecnica

20/03/2017

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 21 febbraio 2017, che riporta la nuova Regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse. Si applica alle strutture individuate con il numero 75, esistenti o di nuova costruzione. Il Decreto aggiorna poi il Codice di Prevenzione Incendi nei riferimenti alle attività di autorimessa e alla normativa di riferimento.

Campo di applicazione
La norma tecnica (art. 2) si applica attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² di cui all'allegato I del DPR n.151/2011 individuate con il numero 75, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 21/2/2017, ovvero per quelle di nuova realizzazione. Si può applicare a queste attività in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 2002.

Modifiche al Codice di Prevenzione Incendi

Il DM 21/2/2017 modifica l'allegato 1 del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi), aggiungendo all'allegato 1 il capitolo «V.6 - Attività di autorimessa»; all'art. 1 comma 2 vengono poi aggiunte le lettere o) e p) che fanno riferimento ai DM 1/2/1986 sulla costruzione delle autorimesse e DM 22/11/2002 sul parcamento di autoveicoli alimentati a GPL in autorimessa (e sistemi di sicurezza dell'impianto).
Con riferimento alla voce "75" si elimina la dicitura «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».

Le ultime Regole tecniche
Dal 2016 sono diverse le Regole tecniche emanate dal Ministero dell'Interno: ricordiamo in particolare quella sulle attività ricettive turistico-alberghiere con DM 9 agosto 2016 e quella sugli uffici approvata con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 giugno 2016. Risale ad un anno fa il il Decreto del ministero dell'Interno del 3 febbraio 2016 con la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale.


DL Milleproroghe 2016: ecco le novità per la sicurezza

06/03/2017

In Gazzetta il Decreto Milleproroghe 2016, convertito con Legge 27 febbraio 2017, n. 19: il provvedimento contiene oltre a importanti deroghe in materia ambientale, alcune modifiche al Testo Unico di Sicurezza e le ormai consuete proroghe per scuole e strutture ricettive. Ecco le novità.

Registro agenti cancerogeni e biologici
Nell'Art. 3 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali) si apporta modifica all'art. 53 comma 6 del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/08): restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici «Fino ai 12 mesi» successivi all'emanazione del Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 che regola il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), in vigore il 12 ottobre 2016 (pubblicato in GU Serie Generale n.226 del 27-9-2016 - Suppl. Ordinario n. 42).

Formazione macchine agricole
In sede di conversione è stato aggiunto all'art. 4 il comma 2-ter che ha differito al 31 dicembre 2017 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A all' Accordo del 22 febbraio 2012.

Vittime amianto
In sede di conversione è stato aggiunto all'art. 4 anche il comma 3-quinquies che estende fino al 31 marzo 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'erogazione agli eredi delle vittime amianto, delle prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015 e (per effetto del DL Milleproroghe 2016) anche dell'anno 2016, nella misura fissata dal decreto ministeriale 4 settembre 2015, ripartita tra gli stessi eredi , su domanda, corredata di idonea documentazione.
Così cambia l'art. 1 comma 292 della Legge 28/12/2015 n.208 che fissava orginariamente il termine solo per coloro che erano deceduti nel solo 2015 e per le domande presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge 208.

Strutture scolastiche
Nel Testo del convertito DL Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) viene innanzitutto confermata la proroga (articolo 4 comma 2 ) per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola: se alla data di entrata in vigore del decreto non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, il termine viene prorogato al 31 dicembre 2017.
Nel precedente DL Milleproroghe 2015 all'art.4 co 2 stabiliva la proroga al 31 dicembre 2016, ora ulteriormente prorogato.
In sede di conversione, però è stato aggiunto il comma 2 bis all'art.4 del DL Milleproroghe 2016, in base al quale viene fissato il medesimo termine (31 dicembre 2017) di adeguamento antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio.

Strutture ricettive
Nel Testo convertito del DL Milleproroghe 2016 compare anche la proroga per le strutture ricettive (non contemplate nel testo originario del DL).
All'art.5 del DL n.244/2016 è stato aggiunto il comma 11-quinquies (sui rifugi alpini) e 11-sexies per (sulle strutture ricettive).
Con il comma 11 sexties si fissa al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per l'adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
Tale modifica viene effettuata sostituendo all'art. 11 comma 1 del DL n.150/2013 (Milleproroghe 2013) le parole: «31 dicembre 2016» con «31 dicembre 2017».
L'art. 11 (Proroga di termini in materia di turismo) del Milleproroghe 2013 fissava al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento (come prorogato l'anno scorso dal DL Milleproroghe 2015 (DL n. 210/2016) convertito con Legge di Conversione n.21/2016 (pubblicata in GU n.47 del 26 gennaio 2016).

Rifiugi alpini
All'art.5 comma 11 quinquies (introdotto in sede di conversione) del testo del DL Milleproroghe 2016 convertito si fa poi riferimento ai rifugi alpini: si proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per la presentazione della istanza preliminare (di cui all'articolo 3 del DPR 151/2011) e di SCIA (di cui all'articolo 4 del DPR 151/2011).
L'articolo 5 comma 11 quinquies modifica infatti l'articolo 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi), comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (DL del Fare convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98): all'art. 38 si disponeva la presentazione delle due istanze "entro tre anni dalla data di entrata in vigore" del DPR n.151 (avvenuta il 07/10/2011: il termine era dunque scaduto al 7/10/2014).



Ora PSL valuta anche il rischio cancerogeno

15/11/2016

E' di queste ore un nuovo e importante aggiornamento della suite Progetto Sicurezza Lavoro. Ecco le novità della versione 1.6.0.7.
Il modulo Archimede si arricchisce della nuova valutazione per il rischio cancerogeno-mutageno. Attraverso un processo semplice ma allo stesso rigoroso, l’utente è guidato all’esito di lavoratore esposto, non esposto o potenzialmente esposto. Queste in sintesi le principali funzioni del nuovo applicativo:

  • Processo di valutazione del rischio cancerogeno-mutageno
  • Redazione del documento di valutazione
  • Redazione del registro degli esposti

Inoltre ora è possibile stampare il documento di valutazione del rischio chimico miscelando valutazioni effettuate con le frasi H e valutazioni con le frasi R.
Novità anche per il modulo Procedure standardizzate dove sono stati inseriti nuovi cicli produttivi :
- Allevamento avicolo
- Allevamento suinicolo
- Trasposto merci
- Trasposto persone;
- Pastificio

 Infine sono state apportate alcune modifiche funzionali ai moduli Motus e Stress.



In Gazzetta il Regolamento del SINP

05/10/2016

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2016 (Suppl. Ordinario n. 42) il decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 che regola il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Entrerà in vigore il 12 ottobre 2016.
Un decreto lungamente atteso e di attuazione del Testo Unico di Sicurezza, che all'art. 8 comma 4 espressamente prevedeva la regolamentazione (via decreto ministeriale) di un Sistema informativo nazionale che fornisse dati utili ad orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione infortuni e malattie professionali dei lavoratori iscritti e non iscritti ad enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, integrando le informazioni contenute in altri sistemi informativi.

Contenuti del Decreto
Il DIM n.183/2016 definisce:
a) il funzionamento del SINP;
b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;
c) i dati del SINP e i relativi standard;
d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;
e) le regole per il trattamento dei dati;
f) le misure di sicurezza e le responsabilità.

Gli allegati al DIM n.183/2016 riguardano:
- allegato A) «schema dati SINP», contenente la descrizione puntuale dei dati;
- allegato B) «sistemi di classificazione», contenente tabelle ausiliarie utilizzate per assegnare i valori ad alcuni dei campi contenuti nell'allegato A);
- allegato C) «formati di trasmissione dei dati del sistema informativo SINP»;
- allegato D) «servizi di cooperazione applicativa del SINP»;
- allegato E) «Enti fruitori», contenente l'indicazione dei soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato A), in base alle specifiche funzioni in concreto rivestite, anche in relazione alla rispettiva competenza territoriale e, per ciascun soggetto, le macrocategorie di dati di cui all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008, le fonti normative, le rilevanti finalità di interesse pubblico, le tipologie di dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari;
- allegato F) «Enti fornitori», contenente per ciascuna macrocategoria di cui all'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. n.81/2008, le categorie dei dati di cui all'allegato A), le fonti informative di provenienza per competenza e ruoli degli enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e le operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari.

I Dati del SINP
I dati contenuti nel SINP sono definiti nell'Allegato A al decreto: l'art. 3 al comma 2 ricorda che le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative con i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale appartenente ai rispettivi ruoli organici, comunicandolo al SINP per il tramite dell'INAIL con cadenza annuale, per fini statistici.

Finalità del SINP
Le informazioni che derivano dall'elaborazione dei dati contenuti nel SINP, specifica l'art.3 comma 3, sono finalizzate all'orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative attività di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi. E mira alla conoscenza del:
a) quadro produttivo e occupazionale analizzato;
b) quadro dei rischi, anche in un'ottica di genere,
c) per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro derivanti dalle fonti già individuate dal protocollo INAIL - Regioni - ISPESL 2007, nonché dalle comunicazioni relative agli infortuni superiori a un giorno (di cui all'art. 18 del TUS -ex registri infortuni), dalle banche dati, dai sistemi di sorveglianza, dai registri secondo la classificazione per categoria di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza, per competenze e ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di dati e operazioni eseguibili sui dati sensibili e giudiziari di cui all'allegato F);
d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte, derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione;
e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in ogni settore di attività ivi compreso il settore marittimo;
f) quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di attività.

La Trasmissione dei Dati del SINP
In base all'art.4 del DIM n.183/2016, i dati SINP devono essere trasmessi telematicamente esclusivamente attraverso i servizi informatici resi disponibili dagli enti, mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del SPC (sistema pubblico di connettività). L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilità indicate agli articoli 6 e 7, attraverso la rete intranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione (art. 4 co.3: per i dettagli vedi art.4).

Tavolo tecnico SINP
Il DIM n.183/2016 definisce poi all'art. 5 la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP (ne fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero per la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero dell'economia, due rappresentanti dell'INAIL e sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). Il tavolo tecnico che avrà sede operativa presso l'INAIL, verificherà l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, garantirà la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto 81/08, formulerà proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP, definendo modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, producendo anche report e funzioni di supporto statistico per gli enti che ne concorrono (vedi art.5).

Trattamento dati
È l'INAIL l'ente garante per la gestione tecnica ed informatica del SINP ed il titolare del trattamento dei dati in base alle procedure (definite con D.Lgs. n.193/2016). Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per le finalità indicate dall'art. 8 comma 1 del Testo unico di Sicurezza (sopra richiamate). Si specifica, (art. 6 comma 4) che sono oggetto di comunicazione SINP e utilizzati dai singoli enti soltanto dati personali pertinenti, non eccedenti e indispensabili per lo svolgimento delle sopradette finalità. I tipi di dati che possono essere lecitamente trattati sono individuati dall'allegato F) secondo le specificazioni di cui agli allegati A), B), C), D). Sono, ugualmente, individuate le fonti informative, ove sono contenuti i dati poi conferiti al SINP con estrazione dei soli dati riportati nell'allegato A) effettivamente necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, e le operazioni che possono essere eseguite sui dati sensibili e giudiziari.
I dati relativi ai flussi informativi in ingresso trasmessi dagli enti con cadenza periodica per generare le banche dati SINP sono conservati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla messa a disposizione dei dati in ambito SINP.
La riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP vengono garantite da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del SPC (si veda l'art. 7 per l'indicazione specifica delle misure di sicurezza relative ai dati SINP).

Parti sociali e coinvolgimento
Un articolo specifico, l'art.8 del D.Lgs. n.183/2016 richiama la partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del Testo Unico attraverso la consultazione, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale partecipazione si esplica attraverso la periodica consultazione dei dati nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionale.


PSL: ecco gli importanti aggiornamenti appena pubblicati

29/08/2016

E' disponibile una nuova importante release della suite Progetto Sicurezza Lavoro. L’aggiornamento alla versione 1.6.0.3 riguarda in particolare il modulo Motus per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi e da sovraccarico biomeccanico. Nel modulo è stato inserito il nuovo algoritmo di calcolo del rischio per movimenti ripetuti, Checklist OCRA e gli algoritmi OCRA Index, Lifting Index, Composite Lifting Index, Screening con Checklist OCRA sono stati aggiornati secondo il technical report ISO/TR 12295.
Nella sezione Anagrafica il Cruscotto lavoratori si è arricchito delle valutazioni dei rischi da movimentazione manuale dei carichi e da stress lavoro correlato.
Oltre alla correzione di alcuni piccoli bug, segnaliamo l'inserimento dell'esportazione dell'intero elenco di sostanze e miscele in Excel nel modulo Archimede e l'aggiunta della selezione “nessuna delle precedenti” nella scelta della Tipologia azienda all'interno della sezione Istituzione del servizio antincendio protezione e prevenzione nella Categoria di Protezione del modulo Flame.



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