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Modelli di organizzazione e gestione: prossima la pubblicazione del decreto

20/02/2014

Il Ministero del Lavoro annuncia nella sezione "Sicurezza Lavoro", l'imminente pubblicazione del decreto che contiene la modulistica relativa ai modelli di organizzazione e gestione da utilizzare nelle piccole e medie imprese.

Un avviso che verrà inserito in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni annuncerà la pubblicazione del decreto firmato dal Ministro Giovannini, che l'adempimento degli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza tenendo conto della struttura organizzativa dell'impresa.

Il ministero ricorda che il modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza non è obbligatorio e deve essere adottato dalla Direzione aziendale in base alle proprie necessità gestionali ed organizzative.



Radioprotezione: dal Ministero gli elenchi dei tecnici abilitati

14/02/2014

Il Ministero del Lavoro ha reso noto l'elenco nominativo relativo agli esperti qualificati e l'elenco dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della radioprotezione.

I due elenchi sono stati istituiti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'Allegato V del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230.

Al suo interno, gli iscritti ai tre gradi di abilitazione e l'elenco dei medici autorizzati, i cui nominativi saranno aggiornati periodicamente a seguito del conseguimento dell'abilitazione.

Gli esperti qualificati sono tecnici ai quali i datori di lavoro affidano l'incarico di svolgere la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, in possesso delle cognizioni e dell'addestramento a ciò necessari, quali definiti dall'allegato V del Decreto Legislativo n. 241 del 26 maggio 2000.

Ricordiamo che, in materia di radioprotezione è recentissima l'emanazione della Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio europeo del 5 dicembre 2013 (GUCE L 13 del 17 gennaio 2014) che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni, e detta disposizioni specifiche anche in materia di sorveglianza sanitaria.



Verifiche periodiche: nuovo elenco di professionisti abilitati

29/01/2014

Il Ministero del Lavoro con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 rende noto il nuovo Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche, con Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014.

Si tratta del settimo elenco di professionisti che sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013.

 

Verifiche periodiche: le modifiche del DL del Fare

 

La disciplina delle verifiche periodiche sulle attrezzature, di cui al comma 11 dell'articolo 71 del Testo Unico ha subito importanti modifiche, soprattutto ad opera del Decreto del Fare (art. 32 DL 69/2013, convertito in L. 98/2013).

In base al comma 11 dell'articolo 71, così come modificato dal convertito DL del Fare, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro (riportate nell'ALLEGATO VII) a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi inutilmente i 45 gg. il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati 8di cui appunto si riporta il nuovo elenco).

Le visite successive alla prima vanno effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.

Anche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati e i verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.



Radiazioni ionizzanti: la nuova direttiva europea sui rischi da esposizione

26/01/2014

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea (GUCE L 13 del 17 gennaio 2014) la Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio europeo del 5 dicembre 2013 che riporta stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La nuova direttiva 2013/59/EURATOM entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, mentre le direttive 89/618/Euratom, 90/641 /Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom saranno abrogate dal 6 febbraio 2018.

Gli Stati membri potranno conformarsi alla direttiva entro il 6 febbraio 2018.

La protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti risale all'articolo 2 lettera b), del trattato Euratom che prevedeva norme di sicurezza uniformi mentre l'articolo 30 del trattato EURATOM definisce "norme fondamentali" relative alla protezione sanitaria nel 1959 cui sono seguite le direttive ora oggetto di abrogazione.

Tuttavia il gruppo di esperti nominato dal Comitato scientifico e tecnico ha sottolineato l'opportunità che le norme fondamentali di sicurezza stabilite in conformità del trattato EURATOM tenga conto delle nuove raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP), in particolare quelle contenute nella pubblicazione n. 103 dell'ICRP, che ha distinto tra situazioni di esposizione esistenti, pianificate e di emergenza. La nuova direttiva contempla tutte le situazioni di esposizione e tutte le categorie di esposizione, vale a dire l'esposizione professionale e della popolazione e le esposizioni mediche.

 

Campo di applicazione

 

La direttiva si applica

• alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nella Comunità e all'esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;

• alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettri-che che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);

• alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione (funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante e alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;)

• all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;

• alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.

 

La direttiva non si applica:

a) all'esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;

b) all'esposizione di individui della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio;

c) all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.

I contenuti della direttiva 2013/59/EURATOM

La direttiva fissa i Principi generali della radioprotezione (Art.5), Vincoli di dose per l'esposizione professionale (Art. 6), Livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti (Art. 7) e i Limiti di dose per l'esposizione professionale di diverse categorie di soggetti (Artt. 8 e ss).

Un intero capo, il IV riguarda la istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione, mentre il Capo VI riguarda da vicino le Esposizioni professionali approfondendo sulla responsabilità per la valutazione e l'esecuzione dei provvedimenti di radioprotezione dei lavoratori esposti (art. 31), indicazioni per una Protezione operativa dei lavoratori (art.32 e ss) e, all'articolo 35 si individuano i Provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro, qualora i lavoratori possano ricevere un'esposizione superiore a una dose efficace di 1 mSv all'anno o a una dose equivalente di 15 mSv all'anno per il cristallino o di 50 mSv all'anno per la pelle e le estremità del corpo.

All'articolo 36 della Direttiva 2013/59/EURATOM si fa riferimento alla distinzione fra zone controllate e zone sorvegliate, tenuto conto delle circostanze specifiche. Mentre l'Articolo 39 e ss riguarda la Sorveglianza radiologica del luogo di lavoro, il CAPO VII riguarda specificamente le Esposizioni Mediche.

L'Articolo 82 individua anche la figura di Esperto in materia di protezione contro le radiazioni e le sue competenze, dello Specialista in fisica medica (Art. 83) e dell'Addetto incaricato della radioprotezione (Art. 84).

Per quanto riguarda l'Esposizione al Radon in ambienti chiusi, l'articolo 74 richiede agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq m. Gli stati dovranno anche promuovere interventi volti a individuare le abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media annua) superiori al livello di riferimento e, se del caso, incoraggiano, con strumenti tecnici o di altro tipo, misure di riduzione della concentrazione di radon in tali abitazioni.

L'articolo 103 (Piano d'azione per il Radon) richiede agli Stati Membri di definire un piano d'azione nazionale che affronta i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua in base alle considerazioni sugli aspetti individuati nell'allegato XVIII alla direttiva.


Macchine agricole e forestali: chiarimenti sulle abilitazioni dei lavoratori

20/01/2014

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013: si forniscono chiarimenti sulle attrezzature di lavoro utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è stato differito il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione, (come previsto dall'articolo 45 della Legge del fare 98/2013, che ha convertito con modificazioni il Decreto del Fare - DL 69/2013).

La circolare fa luce sul differimento al 22 marzo 2015 del termine per l'adempimento dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, a seguito di numerosi quesiti pervenuti, dopo l'emanazione del Decreto del Fare.

Tale rinvio, chiarisce il Ministero del Lavoro è riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1, dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.

Limitatamente alle sole "macchine agricole" sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.

I corsi di cui alle lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012, entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.

Per quanto riguarda il riferimento all'esperienza documentata almeno pari a due anni, il Ministero del Lavoro chiarisce che tale esperienza deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.

Infine, il Ministero del Lavoro ricorda che, i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 risultano incaricati dell'uso delle sole "macchine agricole" devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi.



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