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Nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

31/03/2014

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato nove nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Riportano tutti la data del 13 marzo 2014 e riguardano svariati argomenti, cui la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha fornito risposta in data 27 marzo.

 

I quesiti si sono concentrati su:

  • applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro)
  • obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari (Federazione Italiana Cronometristi)
  • individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
  • applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco)
  • corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri)
  • applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri (destinatario: Unione Generale del Lavoro Autoferrotranvieri)
  • documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente (Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)
  • applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 (Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere)
  • quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza (Consiglio Nazionale degli Ingegneri).


Ospedali: recepita la direttiva sulla prevenzione da ferita da taglio

17/03/2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta del 10 marzo, il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19 che attua la direttiva 2010/32/UE con la quale è stato recepito l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Si trattava di una delle direttive attese in forza del mancato recepimento delle norme concordate a livello internazionale: il provvedimento sarà in vigore dal 25 marzo.

Il Decreto introduce nel Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) il Titolo X-bis composto da nuovi articoli, ovvero gli Art. 286-bis-septies con nuove misure di prevenzione protezione per i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

L'Art. 286-quater indica le Misure generali di tutela e l'obbligo per il datore di lavoro di garantire formazione e risorse al personale per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti; richiede l'adozione di misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione (cui devono partecipare anche lavoratori e loro rappresentanti) che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro. Raccomanda poi di non supporre mai inesistente un rischio, di assicurare adeguate misure di sensibilizzazione, pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati e segnalare gli infortuni.

L'Art. 286-quinquies richiede che nella valutazione dei rischi il datore di lavoro includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione,e dovrà individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Nell'Art. 286-sexies si indicano le Misure di prevenzione specifiche, nel caso si evidenzi rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione fra le quali l'uso e l'eliminazione in sicurezza dei dispositivi medici taglienti e dei rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri. Ma anche occorre prevedere l'eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati, l'adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza e il divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture (vedi nfra articolo).

Infine, all' Art. 286-septies si stabiliscono le sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-quinquies (Valutazione dei rischi).

Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 286-sexies (Misure di Prevenzione specifiche).



Vigilanza sul lavoro, ecco le precisazioni dal Ministero Lavoro  

10/03/2014

Il Ministero del Lavoro con l'adozione della Circolare n.6 del 4/3/2014 torna a parlare del "Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro", approvato con DM 15 gennaio 2014.

Il Codice, spiega il Ministero, costituisce non soltanto un indirizzo deontologico per il personale ispettivo ma un vero e proprio vademecum, un punto di riferimento per il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, che tiene conto delle novità legislative introdotte nel corso degli ultimi anni ed in particolare di quelle introdotte dalla L. n. 183/2010.

I chiarimenti riguardano aspetti operativi di alcuni Capi del Codice, fra i quali si ricorda quelli più strettamente legati ai profili tecnici dell'attività di vigilanza: Definizioni e finalità (Capo I), Attività propedeutica agli accertamenti (Capo II), Accesso ispettivo e modulistica di accertamento (Capo III), le fasi di verbalizzazione e rapporto. (Capo IV).

Per quanto attiene alla sicurezza sul lavoro, val la pena sottolineare che il Ministero del Lavoro, nell'ambito dell'attività di vigilanza ritiene che l'obbligo di consegna del verbale di primo accesso può ritenersi validamente assolto qualora i suoi contenuti, già indicati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 siano riportati in una prescrizione obbligatoria ai sensi e per gli effetti di cui agli arti. 19 e ss. D.Lgs. n. 758/1994 e 15 D.Lgs. n. 124/2004, così come di prassi del resto già avviene. In assenza di prescrizione obbligatoria e qualora non si proceda con richieste documentali, il verbale potrà pertanto limitarsi a contenere l'indicazione dell'attività svolta e delle eventuali dichiarazioni rilasciale dai datore di lavoro (art. 13, comma 1 lett. b e c, D.Lgs. n. 124/2004).

In un altro passaggio della circolare n.6/2014, il Ministero, con riferimento all'art. 15 del Codice, relativo al rispetto dei requisiti formali del verbale (per garantire una corretta comprensione dell'atto da parte del destinatario) sottolinea il richiamo all'articolo 301bis del D.Lgs. n. 81/2008 che riguarda l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione.

In base all'articolo, il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso. Il Ministero del lavoro osserva che rispetto alla analoga procedura di diffida disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 quella di cui all'art. 301bis contiene minori "rigidità", ad esempio in relazione alle tempistiche di regolarizzazione o di pagamento della sanzione, sebbene al termine della stessa trovino applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981, trattandosi di sanzioni amministrative.



Conversione Milleproroghe: queste le novità

04/03/2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014 è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione del Decreto Milleproroghe 2013 (DL 30 dicembre 2013, n. 150).

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il decreto convertito impatta sui termini temporali di alcuni adempimenti; l'articolo di riferimento è l'articolo 8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali):

  • Certificati di gravidanza: il DL 150/2013 convertito conferma la modifica dell'articolo 21 comma 1 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) richiedendo che il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto sia inviato esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, all'INPS secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con uno specifico decreto interministeriale (Lavoro-Salute-Economia e Finanze da emanarsi entro nove mesi (e non più sei) dalla data di entrata in vigore del DL 150/2013 (entrato in vigore il 31/12/2013).
  • Il Dl Milleproroghe 2013 conferma, inoltre, la modifica al comma 2 ter dell'articolo 21 del D.lgs. 151/2001 stabilendo che le modalità di comunicazione del certificato di gravidanza, del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza decorrono dal "duecento settantesimo giorno" (e non più dal novantesimo giorno) successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale sopra citato, ancora da emanarsi.

Per quanto riguarda il settore antincendio, l'articolo 11 del testo del DL Milleproroghe 2013, ora convertito in Legge conferma il rinvio al 31 dicembre 2014 del termine per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

L'articolo 11 al comma 2 aggiunge altresì che un prossimo decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe (le legge è in vigore dal 01/03/2014) aggiornerà le disposizioni del DM 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.



Pubblicati i Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

25/02/2014

Con comunicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 febbraio, il Ministero del Lavoro segnala la pubblicazione del decreto ministeriale 13 febbraio 2014 che contiene le procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese di cui all'art. 30, comma 5-bis, del Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Il documento, approvato dalla Commissione Consultiva nella seduta del 27 novembre 2013, ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e all’efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del decreto legislativo n. 231/2001.



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