È stato pubblicato sulla Gazzetta del 10 marzo, il D.Lgs. 19
febbraio 2014, n. 19 che attua la direttiva 2010/32/UE con la quale è stato
recepito l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e
sanitario.
Si trattava di una delle direttive attese in forza del
mancato recepimento delle norme concordate a livello internazionale: il
provvedimento sarà in vigore dal 25 marzo.
Il Decreto introduce nel Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs.
81/2008) il Titolo X-bis composto da nuovi articoli, ovvero gli Art.
286-bis-septies con nuove misure di prevenzione protezione per i lavoratori che
operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle
dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo
determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di
formazione sanitaria e i sub-fornitori.
L'Art. 286-quater indica le Misure generali di tutela e
l'obbligo per il datore di lavoro di garantire formazione e risorse al
personale per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di
ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti; richiede l'adozione
di misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed
infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di
prevenzione (cui devono partecipare anche lavoratori e loro rappresentanti) che
tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle
condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della
professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro.
Raccomanda poi di non supporre mai inesistente un rischio, di assicurare
adeguate misure di sensibilizzazione, pianificare ed attuare iniziative di
prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per
valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di
lavoro interessati e segnalare gli infortuni.
L'Art. 286-quinquies richiede che nella valutazione dei
rischi il datore di lavoro includa la determinazione del livello di rischio
espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità
lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano
ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione,e dovrà
individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali
riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni
professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei
fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi
professionali valutati.
Nell'Art. 286-sexies si indicano le Misure di prevenzione
specifiche, nel caso si evidenzi rischio di ferite da taglio o da punta e di
infezione fra le quali l'uso e l'eliminazione in sicurezza dei dispositivi
medici taglienti e dei rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio
garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente
sicuri. Ma anche occorre prevedere l'eliminazione dell'uso di oggetti taglienti
o acuminati, l'adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di
protezione e di sicurezza e il divieto immediato della pratica del
reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e
sicurezza per le punture (vedi nfra articolo).
Infine, all' Art. 286-septies si stabiliscono le sanzioni:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la
violazione dell'articolo 286-quinquies (Valutazione dei rischi).
Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la
violazione dell'articolo 286-sexies (Misure di Prevenzione specifiche).