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Salute e sicurezza sul lavoro: la Commissione vara la Strategia 2014-2020

09/06/2014

Per proteggere meglio gli oltre 217 milioni di lavoratori nell'UE da incidenti e malattie legate al lavoro, la Commissione europea ha stilato un quadro strategico che fa il punto sulle principali sfide e gli obiettivi strategici, presenta le azioni chiave e individua gli strumenti per affrontare le prossime sfide in questo settore.
L'obiettivo della Strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel periodo 2014-2020 è preservare il ruolo dell'UE nella promozione di standard elevati per le condizioni di lavoro sia in Europa che a livello internazionale, in linea con la strategia Europa 2020.
Fra gli strumenti per affrontare le sfide in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quadro strategico intende puntare sul dialogo sociale, la sensibilizzazione, l'applicazione della legislazione UE, sinergie con altri settori (salute pubblica, istruzione) e fondi UE, come ad esempio il Fondo sociale europeo (FSE) per l'occupazione il Social Innovation programma (EASI).

Tre sono le sfide:

  • migliorare l'attuazione delle norme sanitarie e di sicurezza esistenti, in particolare rafforzando la capacità delle micro e piccole imprese a mettere in atto efficaci e strategie efficaci di prevenzione dei rischi
  • migliorare la prevenzione delle malattie legate al lavoro, affrontando rischi nuovi ed emergenti, senza trascurare i rischi esistenti
  • tener conto dell'invecchiamento della forza lavoro dell'UE.

Sette gli obiettivi strategici

  1. coordinare le strategie di salute e sicurezza nazionale attraverso, ad esempio, il coordinamento delle politiche e l'apprendimento reciproco
  2. fornire un sostegno concreto alle piccole e micro imprese per aiutarle a conformarsi al meglio alle norme di salute e sicurezza (promozione di strumenti di assistenza e pratiche tecniche, come la linea Interactive Risk Assessment (OiRA), una piattaforma web che fornisce strumenti di valutazione del rischio settoriali)
  3. migliorare l'applicazione da parte degli Stati membri, ad esempio la valutazione delle performance degli ispettorati del lavoro nazionali
  4. semplificazione della normativa esistente, laddove opportuno eliminare gli oneri amministrativi inutili, pur mantenendo un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
  5. affrontare l'invecchiamento della forza lavoro europea e migliorare la prevenzione delle malattie correlate al lavoro per affrontare i rischi nuovi ed esistenti quali i nanomateriali, tecnologia verde e delle biotecnologie
  6. migliorare la raccolta dei dati statistici di avere prove migliori e lo sviluppo di strumenti di monitoraggio
  7. rafforzare il coordinamento con organizzazioni internazionali (quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OCSE) e partner per contribuire a ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e al miglioramento condizioni di lavoro di tutto il mondo.


Nuovi cicli lavorativi per la valutazione dei rischi con le Procedure standardizzate

21/05/2014

Sono stati pubblicati nell'ultimo aggiornamento della suite Progetto Sicurezza Lavoro, cinque nuovi cicli produttivi già valutati.
Si tratta delle lavorazioni di:

  1. Elettrauto
  2. Tinteggiatura edile
  3. Frantoio
  4. Maglificio
  5. Autoriparazioni (Officina)

Il tema della valutazione dei rischi con le procedure standardizzate può essere approfondito attraverso il volume Le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi (EPC Editore - giugno 2013) disponibile anche in formato e-book.



Capannoni industriali: semplificata la comunicazione degli oneri

14/05/2014

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 18 aprile 2014, sono state individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti.

Se ne dà avviso anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2014.

Le informazioni da trasmettere nei casi suindicati potranno essere trasmesse all'organo di vigilanza utilizzando l'apposita modulistica allegata al decreto.

Sul sito ministeriale SicurezzaLavoro si riporta infatti non solo il testo del decreto ma anche il Modello Unico Nazionale per la notifica ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. n. 81/2008 a seguito di intervento edilizio.

Il decreto è stato previsto dall'articolo 67 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall'articolo 32 del Decreto del Fare (D.L. 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98).

Non sono stati introdotti nuovi oneri da comunicare all'organo di vigilanza competente per territorio bensì sono stati semplificati quelli già esistenti, chiarisce il Ministero del Lavoro.

Nella previgente formulazione dell'articolo 67, non era previsto un modello unico per cui il cittadino o l'impresa doveva utilizzare, di volta in volta, la modulistica prevista dal singolo organo di vigilanza competente per territorio.



Lavoro sommerso, UE lancia una piattaforma comunitaria

30/04/2014

Una piattaforma comune tra i paesi dell'Ue per contrastare e scoraggiare la pratica del sommerso. A proporla è la Commissione europea, che punta a riunire diversi organismi nazionali con l'obiettivo di contrastare un fenomeno che - oltre a tradursi in elusione contributiva a danno delle aziende - mette in grave pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori. Ora la proposta della Commissione sarà inviata a Parlamento europeo e Consiglio per essere adottata.

Secondo un'indagine Eurobarometro, nel 2012 circa un cittadino europeo su dieci ha acquistato beni o servizi legati al lavoro sommerso mentre il 4% ha svolto un lavoro in nero - quindi lecito - ma non dichiarato alle autorità. Infatti, in base alla definizione utilizzata dalla Commissione europea dal 1998, si ritiene lavoro sommerso "qualunque attività lecita, retribuita, ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità all'interno dei singoli Stati membri". Ovviamente questa accezione esclude le attività criminali individuate come tali all'interno di ciascuna normativa nazionale.

Si tratta di un ambito - quello del contrasto al lavoro sommerso - in cui l'Inail ha rafforzato e consolidato negli anni le proprie competenze attraverso una strategia basata sul potenziamento dell'attività di business intelligence e l'informatizzazione del sistema di vigilanza. Competenze che hanno portato a un miglioramento costante dei risultati delle ispezioni finalizzate all'emersione del sommerso e al recupero degli oneri contributivi elusi dalle imprese. Inoltre l'Istituto, al fine di approfondire la conoscenza del fenomeno, ha realizzato la banca dati "Osservatorio dei lavoratori regolarizzati", che evidenzia il numero delle aziende ispezionate e lo pone in relazione con alcune variabili, tra cui la dimensione aziendale e il settore di attività.



Modulistica antincendio: gli aggiornamenti ministeriali

15/04/2014

Il Ministero dell'Interno, con Circolare prot. n. 4849 del 11 aprile 2014 comunica l'aggiornamento di parte della modulistica antincendio contenuta nel decreto del Direttore centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 200 del 31/10/2012.

Nella circolare è infatti contenuto in allegato il decreto DCPST n. 252, recante la modulistica oggetto di modifica: i nuovi moduli vanno adottati obbligatoriamente a far data dal 01/05/2014.

Il rinnovo della modulistica attraverso apposito decreto direttoriale è previsto all'articolo 11 comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, e riguarda modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni.

 

Puoi approfondire questa tematica con il volume edito da EPC:

Applicazione del D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e del D.M. 7/8/2012. Progettare, realizzare, gestire nel rispetto degli standard antincendio
gennaio 2013 (II ed.) - € 35,00


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