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POS-PSC-PSS e FO: i nuovi modelli semplificati di sicurezza

15/09/2014

È stata annunciata con un Comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. n.212 del 12-9-2014), la pubblicazione del Decreto interministeriale del 09/09/2014 che contiene i "Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)".

Si tratta di uno dei decreti attuativi del Decreto del Fare DL 69/2014 (art. 32 comma 1 lett h)), che aveva introdotto il nuovo articolo 104 bis del TUS, prevedendo la pubblicazione di un apposito decreto (per l'individuazione dei Modelli semplificati per la documentazione di cantiere, ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Il decreto si compone di quattro allegati che contengono rispettivamente:
-il modello semplificato del POS (Allegato I)
-il modello semplificato del PSC (Allegato II)
-il modello semplificato del PSS (Allegato III)
-il modello semplificato del FO (Allegato IV)

Entro 24 mesi il ministero del lavoro provvederà al monitoraggio della applicazione dei modelli rielaborandone eventualmente i contenuti.


Decreto Palchi: le disposizioni di sicurezza per attività di pubblico spettacolo e fiere 

26/08/2014

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2014, il decreto interministeriale 22 luglio 2014 (Ministero del Lavoro-Salute) che contiene le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".

Si tratta di uno dei decreti previsti dal Decreto del Fare (DL 69/2013) che aveva apportato modifiche all'art. 88 del D.Lgs. 81/08, disponendo l'applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del Testo Unico anche a questo settore d'attività (spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fìeristiche) e prevedendo la sua approvazione entro il 31 dicembre 2013.
Il decreto regola in due Capi 
  • le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali (Capo I DIM 22 luglio 2014)
  • le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche (Capo II DIM 22 luglio 2014).

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

In base al decreto 22 luglio 2014 Art. 1, il Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV del Testo Unico di Sicurezza si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le seguenti esclusioni (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del DIM 22 luglio 2014), ovvero le attività:
a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.
L'articolo 2 ricorda invece le particolari esigenze che caratterizzano le attività di pubblico spettacolo (musicali, cinematografici, teatrali e fieristiche) fra le quali ricordiamo la possibile compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; la compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; la frequente presenza di imprese e lavoratori dì diverse nazionalità nelle aree di lavoro (etc, si veda art. 2 c. 1 del DM 22 luglio 2014) e si forniscono specifiche indicazioni di adeguamento delle disposizioni del Capo I del Testo Unico al contesto lavorativo di cui trattasi.
L'Articolo 3 e 4 regolano, rispettivamente l'Applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavoro in quota) del Titolo IV del TUS al settore delle attività di pubblico spettacolo.

Manifestazioni fieristiche

Il Capo II del DIM 22 luglio 2014 riguarda specificatamente le attività fieristiche, e indica i soggetti e le strutture coinvolte in queste attività (art. 5), e (all'articolo 6) stabilisce che le disposizioni del sopradetto Capo si applichino, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3, ovvero:
a) strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.
All'Articolo 7, specularmente a quanto stabilito per le attività di pubblico spettacolo, si ricordano le particolari esigenze del settore fieristico e all'Articolo 8 si regola l'Applicazione del Capo I del Titolo IV del Testo Unico, al settore fiere.

Allegati al DIM Palchi

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del DIM si prevede un monitoraggio congiunto di Ministero del lavoro e Salute sull'applicazione di quanto previsto nel decreto.
Negli allegati al DIM 22 luglio 2014 si forniscono le "Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea", è inoltre presente un "Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera,f)", mentre l'Allegato III contiene l'elencazione dei "Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento" mentre l'Allegato III.1 riporta l' "Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC". Infine l'ultimo allegato (All. 4) stabilisce alcune "Informazioni minime sul quartiere fieristico".


Online nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro 

21/07/2014

Sul sito del Ministero del Lavoro (Sicurezza-Lavoro) sono stati pubblicati nuovi interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le risposte fornite dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva riguardano i seguenti quesiti:
  • definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
  • applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
  • formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning
  • impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 
  • effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione"
  • corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008.


Emendamenti Titolo V: sicurezza sul lavoro nella competenza esclusiva dello Stato 

10/07/2014

La Commissione Affari costituzionali ha concluso lo scorso 8 Luglio in serata, l'esame dei provvedimenti sulla revisione della Parte II della Costituzione (ddl cost. n. 1429 e connessi). Il testo passa ora all'esame del Senato. Fra le modifiche, quelle all'articolo 117 prevedono la competenza esclusiva dello stato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di ambiente e per le infrastrutture strategiche/energia. 
Gli emendamenti al DDL Boschi, di riforma del Titolo V della Costituzione, ridisegnano l'attribuzione di competenze legislative in diverse materie. Nella relazione presentata dalla Commissione, si leggono le ragioni della Riforma tesa a valorizzare la dimensione delle Autonomie territoriali e, in particolare, la loro autonomia finanziaria (da cui è originato il cosiddetto federalismo fiscale), e l'esigenza di coniugare quest'ultima con le rinnovate esigenze di governo unitario della finanza pubblica connesse anche ad impegni internazionali. Al suo interno anche una riforma del Senato in vista della costituzione di un Senato delle Autonomie: alla Camera dei deputati spetterà la pronuncia in via definitiva sulle leggi, ma al Senato delle Autonomie è riconosciuta la facoltà di deliberare, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, proposte di modificazione su ciascun disegno di legge approvato dalla Camera, ivi inclusi i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Modifiche all'art. 117 della Costituzione
Il DDL Boschi, come emendato dalla Commissione Affari costituzionali, prevede all'art. 26 modifica all'articolo 117 della Costituzione.

Sicurezza sul lavoro
Alla lettera m) è stata aggiunta la competenza esclusiva dello Stato per la definizione di norme generali per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro, materie attualmente rientranti nella competenza concorrente (nel relativo elenco non figura la sicurezza alimentare bensì l'alimentazione), per le quali la novella rimarca, ai fini dell'esigenza di tutele uniformi sul territorio nazionale, un approccio finalistico.
La relazione rimarca che la riconduzione della sicurezza del lavoro alla competenza esclusiva tiene conto del fatto che "le competenze statali e regionali in materia appaiono intrecciate non si presentano «allo stato puro» come constata la giurisprudenza costituzionale e interferiscono tra loro".

Protezione civile
Fra le altre modifiche: nella lettera u) dell'articolo 117 della Costituzione si assegna alla competenza statale il «sistema nazionale e coordinamento della protezione civile»: in base agli orientamenti giurisprudenziali sul tema, per l'attuazione degli interventi di emergenza, si provvede con ordinanze di protezione civile, le quali disciplinano uno straordinario, seppur temporaneo, assetto sovrastrutturale di poteri, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti. Le sovrapposizioni fra Stato e Regioni, si legge nella Relazione "hanno inciso anche sull'esigenza di direzione unitaria dei servizi di emergenza e delle funzioni relative alle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi di eventi calamitosi".


RSPP: dalla Cassazione chiarimenti su nomina e poteri 

27/06/2014

Con sentenza n. 15028 del 1 aprile 2014, la Cassazione conferma che deve risultare da atto scritto avente data certa, il documento di nomina del Responsabile di sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione del cantiere, al fine di poter verificare l'effettività della nomina e dello svolgimento delle funzioni conferite anteriormente al verificarsi dell'infortunio. È inoltre necessario, aggiunge, che il delegato, il quale deve essere in possesso di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche, abbia anche effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro, indipendentemente dal contenuto formale della nomina.

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