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Interpelli 2014: ultime tre risposte dal Ministero del Lavoro

07/01/2015

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato tre nuovi interpelli in data 31 dicembre 2014, in materia di sicurezza sul lavoro ed una precisazione all'Interpello n.20 del 6 ottobre scorso.

Gli interpelli cui ha dato risposta la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva riguardano:
- Applicazione dell'art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 (Interpello n. 26/2014)
- Conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell'esplicare le attività di "sorveglianza sanitaria" assegnate al medico competente (Interpello n. 27/2014)
- Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto "decreto capannoni" (Interpello n. 28/2014)
- Precisazioni in merito alla Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori.
Riportiamo di seguito una sintesi della risposta ai singoli quesiti proposti al Ministero.

Interpello n. 26/2014
L'interpello proposto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza riguarda la differenza fra la notifica di cui all'art.67 del TUS (cui contenuti sono stati individuati nel Decreto interministeriale 18 aprile 2014 - Decreto "Capannoni").
La Direzione generale chiarisce che la notifica preliminare, ai sensi dell'art. 99 del Decreto Capannoni, non sostituisce la comunicazione ai sensi dell'art. 67 del TUS. Infatti, spiega il Ministero, l'obiettivo della notifica ex art. 67 TUS, è di informare l'organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro. Invece, la notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l'obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all'organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni

Interpello n. 27/2014
L'interpello proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) riguarda il possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per Io svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente.
Secondo il Ministero del Lavoro, è consentito al datore di lavoro di avvalersi per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell'attività di medici competenti dipendenti da strutture pubbliche (ASL) o private attraverso specifiche convenzioni. "Resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l'attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione "ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale".

Interpello n. 28/2014
L'interpello proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) riguarda la corretta interpretazione del comma 4 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui "il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia". Tuttavia si chiede se "si può ritenere rispettata la succitata norma quando il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione"?
Secondo il Ministero del Lavoro, nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio dì prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Precisazioni merito alla Elezione del RLS nelle imprese con più di 15 lavoratori
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede "se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)".
Secondo il Ministero del Lavoro, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, la scelta del legislatore è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. Con riferimento all'articolo 47, comma 4 secondo periodo del TUS, l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70.


Servizi di manutenzione su baraccamenti: sono costi della sicurezza?

18/11/2014

Il Ministero del Lavoro in risposta all'interpello n. 25/2014 del 4 novembre 2014 ha chiarito circa i "Costi di manutenzione degli apprestamenti" con riferimento, in particolare ai cd "baraccamenti" e sulla ricomprensione dei servizi di riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione degli stessi, fra le voci dei costi della sicurezza.

Il Quesito
Il quesito è stato posto dall'ANCE e riguarda, in particolare l'individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008: con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1 relativa agli apprestamenti. Ance chiede se per i "baraccamenti" - che sono ricompresi tra gli apprestamenti e tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione - debbano essere ricomprese, oltre alle spese dì installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione.

Secondo il Ministero del Lavoro
La Commissione Interpelli richiama preliminarmente le previsioni dell'Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008: al punto 4.1.1, lett. a) si legge che "nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)". Inoltre, il punto 1 dell'allegato XV del D.Lgs. n.81/2008, richiama tra gli apprestamenti i "[...] gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori [...]". Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati "baraccamenti".
La Commissione sottolinea che al punto 4.1.3 si stabilisce che "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento".
Secondo la Commissione pertanto, le spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" vanno ricomprese tra i costi della sicurezza sopra citate e così anche le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, in quanto necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti.


RSPP interno o esterno: nuovo interpello al Ministero del Lavoro

17/11/2014

Il Ministero del Lavoro ha reso nota la pubblicazione dell'interpello n. 24/2014 che ha per destinatario la Confcommercio e riguarda la "Interpretazione dell'articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008".

Il quesito
Con l'Interpello n. 24, la Confcommercio ha chiesto se, in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o se possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge.

Secondo il Ministero
La Commissione Interpelli riporta la recente modifica operata dal DL del Fare (Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013) che pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno.
Si è voluto così sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni, favorendo la scelta di questi ultimi. A norma poi del comma 4 dell'articolo 31 del T.U.S. il "ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32".
Si intende in tal modo assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda.
Secondo la Commissione, quindi, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda.
Il datore di lavoro dovrà rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze del RSPP, funzionali a portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere. Il RSPP deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere.
La Commissione Interpelli infine, chiarisce che la qualifica di "interno" non può intendersi equivalente alla definizione di "dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.


Istituzione del RLS in un gruppo di aziende

05/11/2014

Con interpello n. 17 del 2014 il Ministero del lavoro risponde ad un quesito presentato dalla Associazione Bancaria Italiana con le Segreterie Nazionali dei Sindacati sull'istituzione dei RLS presso il proprio Gruppo.

Il Quesito
In particolare, l'ABI chiedeva se era possibile prevedere, nell'ambito del nuovo Accordo sindacale di settore,
- l'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;
- che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il Testo Unico riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all'interno de! Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.

Secondo il Ministero del Lavoro
Secondo la Commissione interpelli, con riferimento all'art. 47 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, il "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o dì comparto, aziendale e di sito produttivo" e, ai sensi del comma 5 "si affida alla 'contrattazione collettiva'" il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.
In base all'accordo delle Parti sindacali firmatarie del contratto collettivo sui intende definire la figura del RLS operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una "copertura totale" anche a favore di quelle aziende che, all'interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza. L'obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo.
Secondo la Commissione tale scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, è riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponde alle facoltà attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione - in via pattizia - delle prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.
La Commissione però sottolinea che l'esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato all'integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, l'opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS stabiliti dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.


Elezione del RLS in aziende con più di 15 dipendenti

30/10/2014

Nell'interpello n.20 dello scorso 6 ottobre, il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito presentato dall'Ordine dei Consulenti del lavoro sulla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n, 81/2008 in merito all'elezione del RLS in imprese con più di 15 dipendenti.

Il quesito
L'Ordine dei Consulenti del lavoro chiede in particolare se, per le imprese con più di 15 lavoratori è consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o l'elezione può riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto).

Secondo Il Ministero del Lavoro.
La Commissione interpelli, presso il Ministero del lavoro sottolinea che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. In base all'articolo 47 co.4 secondo periodo del Testo Unico di Sicurezza l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70.


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