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DL Milleproroghe, ecco le novità per le scuole

03/03/2015

Il Decreto Milleproroghe (DL 31 dicembre 2014, n. 192) è stato convertito con la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 e ora è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto conteneva diverse proroghe sia in materia ambientale che per il settore dell'antincendio.
Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, all'articolo 6.5 viene prorogato il termine per l'affidamento dei lavori al 28 febbraio 2015: si tratta degli interventi di messa in sicurezza o di riqualificazione degli edifici scolastici che permettono di usufruire dei finanziamenti del Decreto del "Fare" (DL 69/2013 art 48 co 2): 150 milioni per progetti urgenti/immediatamente cantierabili.


Il 12 marzo scade l'aggiornamento formativo per gli addetti alle attrezzature

23/02/2015

Il 12 marzo 2015 termina il periodo transitorio previsto dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che permette agli operatori già adibiti all'uso delle singole attrezzature di lavoro, o che siano in possesso di formazione pregressa, di integrare e concludere la propria formazione.
L'Accordo prevede che a partire dal 12 marzo 2013 la formazione sia erogata esclusivamente dagli organismi accreditati o da soggetti formatori autorizzati e nelle modalità e con il numero di ore previsti dall'Accordo stesso.
In base all'Accordo, il corso di aggiornamento quinquennale deve avere una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici. Le Circolari MLPS 12.2013 e 21.2013 riconoscono la possibilità di svolgere in aula e alla presenza di un solo docente anche la trattazione dei moduli pratici, purché con un massimo di 24 partecipanti. Pertanto il corso di aggiornamento può essere svolto sia nella modalità comprendente 1 ora di parte teorica e 3 ore di parte pratica, oppure con lo svolgimento in aula in cui saranno affrontanti per 1 ora gli elementi della parte teorica e nelle restanti 3 ore gli argomenti dei moduli pratici. La scelta della modalità organizzativa è lasciata al datore di lavoro.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'Accordo (12 marzo 2013) fossero già incaricati dell'uso di attrezzature, ma del tutto sprovvisti di qualunque tipo di formazione, dovranno seguire il percorso formativo completo previsto per le attrezzature di interesse da concludersi entro il 12 marzo 2015. Nel loro caso il programma del corso sarà lo stesso previsto per la formazione ex-novo degli addetti all'uso delle specifiche attrezzature, con corsi relativi ai moduli giuridico-normativo e tecnico e successivi moduli pratici. Qualora i lavoratori già incaricati dell'uso delle attrezzature non terminassero il percorso formativo entro la scadenza indicata del 12 marzo 2015, appare evidente che non potranno essere più adibiti alla mansione di operatore per tutto il tempo necessario a concludere la formazione richiesta.
La Circolare MLPS 21.2013 riepiloga come la formazione pregressa possa essere riconosciuta valida:
- caso A: validità 5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo;
- caso B: validità 5 anni dalla data di aggiornamento;
- caso C: validità 5 anni dalla verifica finale dell'apprendimento.
Per il riconoscimento della formazione effettuata prima dell'entrata in vigore dell'Accordo, dovrà essere raccolta tutta la documentazione relativa e probante. L'Accordo suggerisce di conservare per 10 anni il registro del corso che indichi:
- elenco dei partecipanti (con firme);
- nominativi e firme dei docenti; - contenuti;
- ora di inizio e fine;
- esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica.

Sei interessato a come svolgere corsi di aggiornamento per gli adetti alle attrezzature? EPC Editore ha gli strumenti per te.



Dati sorveglianza sanitaria 2014: il 31 marzo scade l'obbligo di invio telematico

03/02/2015

INAIL ricorda che a partire dal 1 gennaio 2015, i medici dovranno trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, dell'anno precedente esclusivamente per via telematica.
I medici competenti hanno tempo fino al 1 marzo 2015 per trasmettere all'Inail i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Lo ricorda anche l'INAIL, che segnala come già dal 1 gennaio, i medici possono effettuare le comunicazioni relative all'allegato 3B attinenti la sorveglianza sanitaria dell'anno precedente soltanto in modalità informatica.
L'obbligo è previsto all'articolo 40 del Testo Unico di Sicurezza, che lo fissa entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di riferimento e aggiunge che "Per coloro che hanno effettuato la comunicazione per l'anno 2013, la procedura permette facoltativamente l'importazione automatica dei dati per trasmetterli, aggiornati, per l'anno 2014".
Per effettuare la trasmissione il medico deve innanzitutto registrarsi al portale Inail e accedere all'applicativo associando l'unità produttiva di riferimento (se non già presente nell'archivio INAIL). Successivamente il medico competente compila la comunicazione e la trasmette ai servizi competenti per territorio.


Verifiche periodiche, pubblicato il decimo elenco dei soggetti abilitati

27/01/2015

Con comunicato del Ministero del Lavoro (pubblicato in GU n.19 del 24-1-2015) si annuncia la pubblicazione del decimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche, approvato con Decreto dirigenziale 20 gennaio 2015.

L'elenco è previsto dal punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011 e riguarda le visite periodiche all'art. 71, comma 11, del TUS. L'elenco sostituisce il nono elenco allegato al decreto dirigenziale del 29 settembre 2014.

I dati sulle attrezzature da comunicare
L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale : i soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui ai punto 4.2 dell'allegato III (Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I) del D.M. 11.04.11.
Si tratta dei seguenti dati:
• regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione);
• data del rilascio;
• data della successiva verifica periodica;
• datore di lavoro;
• tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;
• costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola
• per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione.

Il decreto è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno della sezione Sicurezza nel lavoro.


Macchine agricole: un decreto recepisce le modifiche UE sull'omologazione veicoli

20/01/2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (n.11 del 15-1-2015) il Decreto 24 novembre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di omologazione di trattori agricoli/forestali, rimorchi, macchine intercambiabili, nonché loro sistemi e componenti tecnici.
Le norme europee in materia di omologazione dei veicoli agricoli sono contenute nella direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con DM 19 novembre 2004 e recentemente modificata dalla direttiva 2014/44/UE della Commissione.
Alla luce di queste ultime modifiche comunitarie, il Decreto 24 novembre 2014 modifica gli allegati I, II e III del DM 19 novembre 2004, riportandolo in linea con le indicazioni della modificata direttiva 2003/37/CE.


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