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Ospedali: ecco l'aggiornamento alla Regola tecnica

12/04/2015

E' stato pubblicato il Decreto 19 marzo 2015 del Ministero dell'Interno (di concerto col Ministero Salute) che reca "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002". Il decreto che entrerà in vigore il 7 aprile prossimo, era necessario ai fini di modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Salute), convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189.
L'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi introdotta con il decreto 19 marzo 2015 sostituisce i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e introduce un titolo V.

Strutture esistenti con oltre 25 posti letto
L'Allegato I riporta il nuovo Titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, riguarda le "Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno" con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002. Tali strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in base ai termini temporali dettate nel comma 1 dell'articolo 2 del DIM 19/3/2015 o per lotti, secondo i termini del comma 2 dell'articolo 2.

Strutture esistenti fino a 500 mq o maggiori di 100 mq
All'articolo 3 del DIM 19/3/2015 si dispone sull'applicazione dell'allegato II, che sostituisce il Titolo IV del DM 18/9/2002:
le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 devono applicare le nuove previsioni con riferimento a quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 19/3/2015 in base alla tempistica riportata all'art.3 comma 1. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata (comma 2).
le strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al nuovo titolo IV (così come modificato dall'Allegato II), Capo III, del DM 18 settembre 2002 in base alle tempistiche previste al comma 4, salvo che nei seguenti casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.151/2011.

Presentazione della SCIA e di un sistema di gestione della sicurezza antincendio
Nelle Disposizioni finali, si legge che è possibile optare per l'applicazione del nuovo decreto per le strutture esistenti con oltre i 25 posti letto, per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al DM 18/9/2002. Se non si optasse per tale ipotesi, gli enti e i privati responsabili delle strutture dovranno presentare al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'art. 2. Inoltre va adempiuto quanto previsto all'articolo 2 comma 1, lettera b) che richiede agli enti e ai privati responsabili delle strutture la presentazione della SCIA attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai punti 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22.
Inoltre, la SCIA dovrà attestare la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal nuovo titolo V del DM 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al DIM 19/3/2015che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. A tali fini dovrà quindi essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al nuovo titolo V.


A.R.Chi.M.E.D.E., il software per la valutazione del rischio chimico più usato da oggi implementato nel calcolo con la doppia classificazione frasi R e H!

02/04/2015

Ampiamente collaudato e riconosciuto quale punto di riferimento nel panorama italiano dei programmi per la valutazione del rischio chimico, il modulo A.R.Chi.M.E.D.E. è oggi aggiornato all'emanazione delle nuove norme di classificazione degli agenti chimici pericolosi (Reg. CE/1272/2008 - CLP) ed è implementato nel calcolo con la doppia classificazione frasi R e H.
Oltre 3.000 consulenti hanno scelto di redigere la valutazione del rischio chimico con A.R.Chi.M.E.D.E. che negli anni è diventato il software di riferimento nel panorama italiano per i programmi di valutazione degli agenti chimici pericolosi.
Il software permette di valutare l'esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. La valutazione viene effettuata per gruppi omogenei di lavoratori, attraverso un metodo di semplice applicazione, che valuta sia il rischio per la salute dei lavoratori che quello per la sicurezza. Il modello matematico si serve di coefficienti (parametri) che stimano i vari contributi per definire il livello di rischio secondo quanto previsto e richiesto dalla normativa. Il modello proposto da A.R.Chi.M.E.D.E. consente di evidenziare anche gli effetti cumulativi sulla salute attraverso il riconoscimento dell'azione di sostanze diverse sullo stesso organo bersaglio. In tal modo anche piccole esposizioni di molteplici sostanze possono far pervenire ad un giudizio di rischio non irrilevante per la salute se tutte agiscono in modo sfavorevole sullo stesso organo bersaglio. Ma non basta. Il software è in grado di gestire anche il rischio residuo, differenziando i risultati in base all'adozione o meno di misure specifiche. Gli algoritmi su cui si basa il modello conducono direttamente al giudizio di rischio: irrilevante o non irrilevante per la salute e basso o non basso per la sicurezza per ogni sostanza esaminata e per gruppi omogenei di lavoratori, in tal modo viene redatto automaticamente il documento di valutazione dei rischi e indicati gli adempimenti da assolvere.


Prodotti chimici: pubblicato il Piano nazionale delle attività di controllo

19/03/2015

Il Ministero della Salute ha pubblicato il "Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici" per l'Anno 2015. Il Report fa il punto sulle Attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP).
Si legge nel report che entro il 10 luglio 2015, le Regioni e PA dovranno trasmettere all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto pilota autorizzazione, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.
Entro il 31 marzo 2016, secondo quanto stabilito al paragrafo 6.4 dell'Accordo Stato-Regioni N. 181/CSR/2009, le Regioni e le PA trasmetteranno all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2015 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.
In attesa dell'adozione da parte della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PA riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, è avviato un programma sperimentale di controlli analitici, dettagliato al punto 2 del Report.
Al punto 3 si indica che le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA, d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, daranno riscontro per l'anno 2015 alle richieste eventualmente avanzate dall'AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.


EU OSHA, assegnati riconoscimenti per le aziende virtuose

10/03/2015

L'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA) ha reso omaggio a più di cento aziende e federazioni europee che hanno unito le proprie forze a quelle dell'Agenzia per combattere lo stress sul luogo di lavoro. Scegliendo di diventare partner ufficiali della campagna "Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato", queste organizzazioni contribuiscono in misura significativa a rendere gli ambienti di lavoro europei più sani e sicuri.
L'EU-OSHA ha onorato i partner ufficiali della campagna con una speciale cerimonia svoltasi nell'ambito dell'"Evento di confronto sulla salute e la sicurezza sul lavoro" il 5 e il 6 marzo a Bruxelles. In quest'occasione l'EU-OSHA ha inoltre annunciato che la Siemens si è aggiudicata un premio nel campo della gestione dello stress lavoro correlato e dei rischi psicosociali, nel quadro del concorso relativo al Premio europeo per le buone prassi della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri, in una nuova categoria creata appositamente per i partner ufficiali della campagna.
In Europa si ritiene che questi rischi e lo stress sul lavoro costino all'economia europea miliardi di euro ogni anno. Inoltre, il 50-60% di tutti i giorni lavorativi persi si possono imputare allo stress lavoro correlato.


Nuovi chiarimenti su macchine, tariffe e soggetti abilitati

05/03/2015

Il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare del 3/3/2015 in materia di verifiche periodiche sulle attrezzature. La Circolare riguarda in particolare le seguenti attrezzature:
- Attrezzature di lavoro costituite da più bombole
- Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW e serbatoi di GPL.
Ulteriori precisazioni riguardano poi le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, riportate in allegato al Decreto dirigenziale del 23.11.2012 che, indica il Ministero del Lavoro, sono aggiornate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, pari a + 0,9%. Le tariffe adeguate all'indice ISTAT sono quindi riportate nelle tabelle dell'Allegato n. 1 alla Circolare del 3 marzo 2015.
Un ultimo punto della Circolare ricorda che INAIL, le ASL, ovvero le ARPA devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati.


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