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Con il decreto attuativo del Jobs Act in arrivo semplificazioni per la sicurezza
18/06/2015
Durante il Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2015 è stato approvato in via preliminare dal Governo, il decreto legislativo attuativo del "Jobs Act" Legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Sul sito del Consiglio dei Ministri si riporta una sintesi dei principali contenuti del decreto legislativo.
Le principali modifiche riguardano:
- la revisione della composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
- la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- l'introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
- la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
- lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
- il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL;
- la trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro;
- l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Dai VVF chiarimenti su naspi e idranti negli ospedali
09/06/2015
La Direzione centrale per la Prevenzione Incendi del Dipartimento VV.F. con Nota Protocollo n. 5916 del 19-05-2015 chiarisce sulle reti idriche antincendio, con riferimento al D.M. 20/12/2012, al p.to 4.1 dove si fissano i nuovi criteri di progettazione per le reti in coerenza con la norma UNI 10779, fornendo, in tabella 1, i parametri di progettazione sostitutivi delle corrispondenti prescrizioni tecniche previste dalle diverse regole tecniche di prevenzione incendi.
Secondo i VV.F. per la rete idrica antincendio, non si dovranno più adottare le indicazioni originariamente previste nella regola tecnica verticale, che, in particolare, discriminava tra l'installazione di rete di naspi o quelle di idranti, bensì i parametri di progettazione indicati nella citata tabella 1 del D.M. 20/12/2012.
Con riferimento al recente D.M. 19/03/2015 sono state modificate, tra le altre, le disposizioni tecniche di prevenzione incendi relative alle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in funzione sia del parametro dimensionale che della preesistenza o meno dell'attività in esame.
In particolare, relativamente alla rete di idranti, possono identificarsi tre indicazioni normative distinte, schematizzabili come nel seguito riportato:
1. Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2, per le quali non è obbligatoria la presenza di una rete idrica antincendio (vedi Titolo IV capo II, D.M. 19/04/2015);
2. Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2, per le quali è prevista la rete di idranti con parametri progettuali definiti dalla tabella del p.to 37.3 del Titolo IV capo III, D.M. 19/04/2015;
3. Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2, per le quali è prevista l'adozione delle disposizioni di prevenzione incendi del Titolo II del D.M. 18/09/2002.
Per quest'ultimo, riferisce la Direzione, la tabella presente al p.to 7.3.2.2 del D.M. 18/09/2002 è stata sostituita dai corrispondenti parametri progettuali per strutture sanitarie della tabella 1 del D.M. 20/12/2012 e, pertanto, dovranno essere adottati, per la presente casistica, almeno le prestazioni minime previste per le strutture da 25 a 100 posti letto.
I risultati dell'indagine Esener sullo stress lavoro correlato
03/06/2015
INAIL commenta i risultati della seconda indagine Esener sulle imprese e sui rischi nuovi ed emergenti condotta dall'Agenzia europea per la sicurezza sul lavoro. Analizzate circa 50 000 imprese in tutta l'Europa, in particolare puntando l'attenzione sui rischi psicosociali e sulla gestione della SSL attraverso alcune domande sui principali fattori di rischio, cercando di investigare su come e perché li gestiscono nonché identificando le barriere che ostacolano la prevenzione.
Rischio Stress: in Italia il 50% delle aziende si attiva
INAIL sottolinea che, in base ai dati riportati, l'Italia si posiziona tra i primi cinque per la percentuale di aziende - pari al 50% - che si sono attivate per affrontare il problema della gestione del rischio stress correlato.
L'indagine ha riguardato 2.254 aziende e la percentuale di quelle che hanno avviato iniziative per affrontare il fenomeno dello stress lavoro correlato è risultata essere pari quasi al 50%, rispetto alla media europea di poco superiore al 30%. Invece, nella prima indagine Esener del 2008 il nostro Paese si collocava al 16esimo posto con una percentuale del 20%, leggermente al di sotto della media europea calcolata su 31 Stati. Sempre dall'indagine Esener risulta che l'Italia spicca per il dato relativo alla regolarità della valutazione dei rischi, che ha riguardato il 94% delle aziende del campione nazionale - a fronte di una media del 76% nei 28 Paesi dell'Ue - e la pone al primo posto, insieme alla Slovenia, a livello europeo. Oltre alla volontà di evitare sanzioni da parte degli ispettori del lavoro (96%), il successo della gestione del rischio stress andrebbe ricercata, secondo INAIL anche nel maggiore rispetto delle esigenze dei lavoratori e dei loro rappresentanti (93%) e sul mantenimento della reputazione aziendale (92%).
Le ragioni dell'interesse per il rischio stress
Tale miglioramento, scrive l'INAIL conferma l'efficacia degli adeguamenti normativi proposti dal Testo unico in materia di salute e sicurezza del 2008, delle azioni di coordinamento tra le istituzioni e del contributo offerto dalla metodologia dell'Inail per la valutazione e la gestione dello stress lavoro correlato, che insieme ad altri rischi psicosociali si stima sia il motivo all'origine di più della metà dei giorni di assenza per malattia.
Il risultato positivo riscontrato a livello europeo, cade proprio al centro della campagna biennale 2014-2015 "Lavori sani e sicuri" dell'Eu-Osha e a riguardo Ester Rotoli sottolinea come "La campagna attuale ha rappresentato un volano per sensibilizzare sull'argomento e diffondere informazioni e conoscenze utili alle imprese. Le molteplici iniziative sul territorio, i numerosi esempi di buona pratica raccolti dal Focal Point Italia e l'impegno dei partner nazionali a promuovere la campagna, ne sono un significativa testimonianza".
Gli altri risultati italiani
Fra gli altri settori in cui l'Italia, poi, raggiunge risultati promettenti, ci sono l'adozione di documenti sulle responsabilità e procedure per la salute e la sicurezza sul lavoro, disponibile nel 98% delle imprese del campione nazionale, la formazione dei manager sulla prevenzione, attuata nel 90% delle aziende, e la presenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nell'87% delle imprese, che rappresenta la quota più elevata registrata a livello europeo.
RSPP: un dossier in omaggio dalla rivista Ambiente e Sicurezza sul Lavoro
21/05/2015
La rivista
Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
dedica un dossier, scaricabile gratuitamente, a "La figura del RSPP, scenari di responsabilità e futuro del ruolo". Il primo di una serie di pubblicazioni che il portale
Insic
dedica ai professionisti della sicurezza. Scaricabili gratuitamente, i Dossier faranno luce di volta in volta sui principali argomenti di interesse in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.
Questo primo dossier fornisce un'accurata analisi degli orientamenti giurisprudenziali che stanno sempre più delineando i contorni di questa particolare figura della sicurezza.
In attesa della pubblicazione ufficiale dell'Accordo per la Formazione RSPP, vengono quindi esaminate le novità previste per la formazione di responsabili ed addetti. Con un interpello al Ministero del Lavoro viene inoltre chiarita la questione riguardante l'"Interpretazione dell'articolo 31, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 81/2008".
Infine l'esame di un caso relativo alla responsabilità penale di un RSSP, è lo spunto per riflettere sull'applicazione delle numerose disposizioni normative e sulle conseguenze per gli operati coinvolti. Alcuni quesiti con la risposta dell'esperto ed una rassegna di giurisprudenza completano la pubblicazione.
Scarica il dossier
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Ambiente&Sicurezza sul Lavoro
Cinematografi: chiarimenti sui requisiti delle cabine di proiezione
28/04/2015
La Direzione Centrale Prevenzione VVF presso il Ministero dell'Interno con
Circolare n. 4471 del 16 aprile 2015
, risponde a numerosi chiarimenti all'applicazione delle disposizioni inerenti le cabine di proiezione dei cinematografi previste dal secondo e terzo capoverso del Titolo VI del
D.M. 19 agosto 1996
.
Oggetto di chiarimento è l'accesso alle cabine di proiezione: in base alla regola tecnica in vigore deve avvenire mediante un disimpegno con compartimentazione almeno
REI 60
e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco
REI 30
.
Il problema si pone nel caso di
sostituzione
delle pellicole cinematografiche con
sistemi digitalizzati
in cui il sistema di proiezione è costituito da un'apparecchiatura elettronica, tipo computer, che presenta quindi
differenti rischi di incendio
rispetto ai sistemi di proiezione con la pellicola.
La Direzione stabilisce che, nelle more dell'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato
non comporta
l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo capoverso del Titolo VI del D.M. 19 Agosto 1996.
I requisiti richiesti per tale locale dovranno, pertanto, fare riferimento ai
criteri tecnici generali
di prevenzione incendi, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive, ovvero alle misure indicate nel D.M. 19 agosto 1996, qualora lo stesso venga destinato ad un uso ivi specificato.
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